Imposte

Sgr, niente esenzione Iva sui servizi frazionati

Interpello 489: le attività prestate a una Sgr sono esenti in base a servizi e caratteristiche del fondo; l’esternalizzazione totale beneficia dell’esenzione se i servizi sono essenziali

di Alessandro Germani

Nel caso di una Sgr che ha dato in outsourcing una serie di attività riguardanti la gestione di un fondo chiuso, l’esenzione è ammessa in base alle caratteristiche soggettive del fondo e oggettive dei servizi oggetto di esternalizzazione sulla base delle precedenti pronunce comunitarie e di prassi.

La risposta dell’agenzia delle Entrate n. 489 riguarda una Sgr che gestisce un fondo di investimento alternativo (Fia) e che ha esternalizzato a terzi tutte le seguenti attività ovvero:

– risk management;

consulenza su investimenti;

– back office;

– contabilità, fiscale e societario;

– revisione legale;

– reporting Ipev;

– compliance;

– controllo degli investimenti;

– banche dati e informazioni finanziarie;

– consulenza in investimenti sostenibili (Esg).

La tematica attiene alle fatturazioni di queste attività alla Sgr, per i quali l’istante chiede conferma dell’esenzione.

L’agenzia delle Entrate riprendendo l’orientamento della Corte di giustizia Ue afferma che i servizi sono esenti se formano «un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento».

Se ad esempio si utilizza una piattaforma informatica a favore di una Sgr che gestisce sia fondi comuni d’investimento (che beneficiano dell’esenzione) sia altri fondi (che invece soggettivamente non ne beneficiano), la prestazione globale non potrà essere esente.

L’agenzia delle Entrate non dà il suo parere sul caso specifico ma richiama le risposte n. 527 del 2021 e n. 206 del 2022. La prima in particolare, tarata su attività di advisory svolte a favore di un fondo di venture capital, ha confermato l’esenzione in base al connotato oggettivo dell’attività, che era intrinsecamente connessa e funzionale alla gestione del fondo operata dalla Sgr. Invece la risposta n. 222 nega l’esenzione se il servizio è non frazionabile e sia destinato tanto alla gestione di fondi comuni tanto di fondi che non sono tali.

La conclusione che se ne può trarre è che se ricorrono i due requisiti tutte le attività esternalizzate sono esenti e non incidono sulla Sgr in termini di Iva, ma chiaramente resta al contribuente l’onere di un’approfondita analisi caso per caso, soggettiva (natura del fondo) oggettiva (natura delle attività).

La risposta delle Entrate n. 487 riguarda un gruppo Iva in cui la controllante è non residente, francese, che controlla direttamente le società italiane senza ulteriori intermediazioni.

In tali casi il rappresentante del gruppo Iva (articolo 70-septies del Dpr 633/1972) è il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo stesso.

L’istante opterebbe per la consortile di gruppo (avente il volume d’affari Iva maggiore), che è quella più strutturata per tale attività, rispetto alla compagnia Beta che è meno dotata di risorse (ma ha ricavi maggiori).

L’Agenzia nel richiamare la relazione illustrativa di introduzione del gruppo Iva e la circolare 19/E/18 evidenzia che si deve guardare al dato più elevato, che nel caso specifico sono i ricavi. Ciò sebbene, come notato dall’istante, non ci sia alcun tema di evasione/elusione anche perché l’ambito assicurativo si caratterizza comunque per l’effettuazione di attività esenti.

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