Professione

Sgravi più contenuti per gli agricoltori under 40

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di Roberto Caponi

La legge 160/2019 ripropone anche – sia pure con alcune differenze – l’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) già riconosciuto dalle leggi di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) e per il 2018 (legge 205/2017).

Il comma 503 dell’articolo 1 riconosce, infatti, ai coltivatori diretti e agli Iap di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’Inps nel 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività. L’agevolazione spetta dunque per due anni, a differenza dell’analoga misura applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che prevedeva uno sgravio quinquennale (totale per i primi tre anni, parziale per gli ultimi due). Essa riguarda, inoltre, i giovani agricoltori che si iscriveranno all’Inps nel 2020: nessuna agevolazione viene invece riconosciuta a coloro che si sono iscritti per la prima volta nel 2019, non essendo previsto alcun effetto retroattivo della norma (mentre le nuove iscrizioni intervenute nel 2017 e 2018 hanno potuto beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalle rispettive leggi di bilancio sopra citate). Resta, insomma, un “buco” per le nuove iscrizioni del 2019.

L’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello Iap. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori relativi alla maternità e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli Iap non sono soggetti all’assicurazione Inail).

L’esonero dei contributi pensionistici non incide sulla misura del trattamento pensionistico, che continua a essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio dai contributi Ivs per i giovani agricoltori non è cumulabile, per espressa previsione di legge, «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento». Si tenga presente, al riguardo, che dal 2018 l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è del 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (Cd e Iap), senza differenze di età o collocazione geografica (zone svantaggiate). Non ci sono dunque, al momento, altre tipologie di riduzioni contributive per i lavoratori agricoli autonomi oltre a quella in commento.

L’agevolazione è soggetta ai limiti europei in materia di aiuti di stato, il cosiddetto regime “de minimis”, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20mila euro in tre esercizi finanziari (25mila in presenza di alcune condizioni). Sotto il profilo interpretativo dovrebbero restare validi i chiarimenti già forniti dall’Inps con circolari nn. 164/2017 e 36/2018 in occasione dell’analoga misura prevista dalle precedenti leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 (le formulazioni praticamente coincidono), riguardo al requisito di “nuova iscrizione” e di nuove “forme di imprenditoria in agricoltura”.

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