Adempimenti

Sì all’integrativa nei termini per passare dal rimborso alla detrazione Iva

La risposta a interpello 231: ammessa la presentazione dell’integrativa entro il termine di decadenza dell’accertamento

Integrativa a favore nei termini dell’accertamento anche per variare l’utilizzo del credito Iva. Con la risposta ad interpello 231/2020 l’agenzia delle Entrate valida tale possibilità.
Il contribuente istante aveva riportato nella dichiarazione Iva 2017, periodo d’imposta 2016, un credito d’imposta chiesto a rimborso (rigo VX4). Successivamente, per motivi di natura finanziaria, ha valutato la possibilità di utilizzare in detrazione lo stesso credito originariamente chiesto a rimborso. Il suo dubbio riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione Iva 2017 integrativa diretta a revocare la precedente richiesta di rimborso ed il termine di invio della stessa.

La risposta delle Entrate è lineare: per l’effetto dell’articolo 5 del Dl 193/2016, sono stati equiparati i termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore e a sfavore del contribuente. Pertanto, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano pro contribuente oppure siano a pro fisco, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento (articolo 57 del Dpr 633/1972), ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (mentre per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016, il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria).

Inoltre, già prima della modifica i documenti di prassi (circolare 17/E/2011 e circolare 25/E/2012) prevedevano la possibilità per il contribuente di modificare la propria scelta inziale circa la modalità di utilizzo del credito Iva. In altre parole, se il contribuente aveva indicato in dichiarazione un credito richiesto a rimborso, poteva rettificare tale richiesta, indicando il medesimo credito (o anche solo parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del quadro VX), con una dichiarazione integrativa successiva da presentarsi nel termine di legge. Quest’ultimo, ante-modifica Dl 193/2016, coincideva con il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, creando di fatto un disallineamento rispetto all’integrativa a sfavore superato dalla novella normativa citata.

Mettendo insieme la “nuova” norma e la “vecchia” prassi, e offrendo una lettura aggiornata di quest’ultima alla luce del riformato quadro normativo, le Entrate giungono alla corretta conclusione che, sebbene manchi un espressa disposizione in tale senso, è ammessa la possibilità di variare la scelta originariamente effettuata del contribuente circa la modalità di utilizzo del credito Iva nei termini dell’accertamento. Sicché, a condizione che il rimborso non sia ancora eseguito, il contribuente può presentare l’integrativa a favore entro, e non oltre, il 31 dicembre 2022, dando contezza di tale credito nella dichiarazione 2023, ovvero nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui è presentata l’integrativa.

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