Controlli e liti

Sì all’ipoteca per crediti di diversa origine

di Romina Morrone

È legittima l’iscrizione ipotecaria fondata su crediti di diversa origine e rientranti, per la maggior parte dell’ammontare complessivo, nella competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Lo ha affermato la Ctr Toscana nella sentenza 927/04/2018 ( clicca qui per consultarla ).

L’agente della riscossione ha eseguito un’iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del contribuente per un credito complessivo di circa 78.964 euro. L’iscrizione è stata eseguita in forza di venticinque diverse cartelle formate sulla base di crediti con differente origine (previdenziale per oltre 60mila, tributari per circa 15mila euro e, per il residuo, sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni del codice della strada).

Il contribuente ha proposto ricorso e la Ctp lo ha accolto poiché il credito di competenza del giudice tributario era inferiore a 20mila euro e, di conseguenza, ex articolo 77, comma 1-bis, del Dpr 602/1973, non vi erano i presupposti per procedere all’iscrizione ipotecaria. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che:
a) sia il credito previdenziale sia quello scritto per violazioni del Codice della strada, non rientrano, per la loro esistenza e validità, nella competenza del giudice tributario ma dell’autorità giudiziaria ordinaria;
b) ex articolo 76, comma 1, lettera a), del Dpr 602/1973, non si poteva dare corso alla espropriazione dell’unico immobile posseduto dal debitore e adibito a sua dimora.

L’agente della riscossione ha impugnato la sentenza, lamentando che la Ctp, senza limitarsi a decidere sui crediti per i quali era pacifica la propria giurisdizione, ha erroneamente scorporato dal credito complessivo i crediti di competenza del giudice ordinario al fine di escludere la sussistenza della soglia di valore idonea a legittimare l’iscrizione ipotecaria. La Ctr ha accolto l’appello e, dopo aver declinato la propria giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria per i crediti di natura previdenziale-contributiva e per quelli corrispondenti alle sanzioni amministrative da violazioni del cds, ha ritenuto irrazionale l’equiparazione fra crediti per i quali non vi è giurisdizione della Commissione tributaria e crediti inesistenti (sui quali, quindi, non si può fondare un’iscrizione ipotecaria).

La circostanza che una parte del credito complessivo sia riferibile a rapporti sottratti alla giurisdizione del giudice tributario, infatti, non può valere di certo a considerare inesistente tale credito. Di conseguenza, nella fattispecie esaminata, l’agente della riscossione era pienamente legittimata ad iscrivere ipoteca, salvo poi non dare corso all’espropriazione immobiliare se il contribuente avesse dimostrato che si trattava dell’unico immobile di sua proprietà e da lui abitato con regolare residenza anagrafica.

Ctr Toscana, sentenza 927/04/2018

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