Adempimenti

Si allunga la lista degli atti esclusi e sembrano favoriti gli uffici

di Antonio Iorio

Le nuove regole restringono le ipotesi di contraddittorio preventivo e, come si è avuto già modo di rilevare sulle pagine del Sole 24 ore, sembrano favorire decisamente la posizione degli uffici sia nella futura ridotta casistica delle cause di nullità, sia conferendo loro maggiori tempi per l’emissione dell’atto impositivo, ben oltre gli ordinari termini decadenziali.

Secondo l’genzia delle Entrate, le nuove disposizioni, contenute nell’articolo 5 ter del Dlgs 218/1997, si riferiscono alle rettifiche, suscettibili di definizione, relative alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe. Sono invece esclusi gli atti relativi alle altre imposte indirette, pure suscettibili di adesione (imposte sulle successioni e donazioni, registro, ipotecarie e catastali).

Ma, soprattutto, sono esclusi tutti gli accertamenti parziali ai fini delle imposte sui redditi, e quelli Iva relativi a rettifiche basate su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.

Giova ricordare che il contraddittorio preventivo, nelle ridotte ipotesi ormai previste, rappresenta un obbligo solo per l’ufficio e non anche per il contribuente che può non aderire all’invito.La partecipazione al confronto potrà concretamente valutarsi dopo i primi incontri con gli uffici.

Se infatti, aldilà degli annunci, i funzionari restano fermi nella loro pretesa o, come spesso accaduto in questi anni, rappresentano che l’abbattimento (in osservanza a direttive interne) non può mai superare una certa percentuale rispetto all’iniziale ipotizzata contestazione si rischia di anticipare e anche di pregiudicare la successiva difesa.

Si tratta di una situazione già nota agli addetti ai lavori allorché vengono presentate memorie dopo la redazione del Pvc.Spesso, gli uffici utilizzano tali scritti, non per valutare la fondatezza della contestazione iniziale, ma per individuare le motivazioni - da inserire nell’ accertamento - idonee a neutralizzare la futura difesa in giudizio del contribuente.

Se questa prassi dovesse trovare conferma, si rischierebbe che la partecipazione ai (rari) casi di contraddittorio potrebbe risultare addirittura controproducente.

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