Contabilità

Aliquote differenziate per energie rinnovabili

Interpello 724: ammortamenti diversi con la suddivisione tra componente immobiliare e impiantistica

di Franco Roscini Vitali

La suddivisione tra la componente immobiliare e quella impiantistica effettuata da una società che opera nel settore delle energie rinnovabili in applicazione della circolare 4/E/17 consente di determinare gli ammortamenti con aliquote differenziate. È quanto emerge dalla risposta a interpello 724/2021 delle Entrate.

La società, che gestisce impianti di produzione di energia elettrica, chiede conferma all’Agenzia della procedura che ha portato alla modifica del piano di ammortamento di una centrale elettrica.

La vicenda è piuttosto complessa perché la società, a parere dell’Agenzia, avrebbe dovuto procedere al separato calcolo dell’ammortamento della componente immobiliare e della componente impiantistica della centrale già dal 1° gennaio 2016.

Questo invece è avvenuto successivamente, a seguito del cambiamento del socio di riferimento e del management, in applicazione delle regole contabili del nuovo gruppo di appartenenza.

In precedenza l’ammortamento di tutta la centrale era stato calcolato con aliquota del 5 per cento, riprendendo a tassazione la differenza rispetto al 4 per cento previsto per gli immobili dal decreto del 31 dicembre 1988.

Inoltre, la centrale era stata oggetto di svalutazione con ripresa a tassazione della stessa e recupero graduale in base alla risoluzione n. 98/E/13.

Nel 2020, il perito ha ripartito l’intero costo dell’impianto tra componente immobiliare e componente impiantistica: pertanto, la società a partire dal bilancio 2019, ha imputato in bilancio l’ammortamento del 5 (con variazione fiscale rispetto al 4%) sulla prima e del 9 sulla seconda, suddividendo anche la svalutazione nelle due componenti come da perizia.

Nessun dubbio circa la correttezza della suddivisione che riverbera gli effetti anche sul piano tributario, tuttavia il ritardo nella stessa, che doveva avvenire nell’esercizio 2016 (circolare 4/E/17), comporta per i periodi successivi il ricorso agli ordinari strumenti a disposizione che consentono la rettifica del reddito imponibile per i periodi d’imposta di competenza, ovvero la dichiarazione integrativa.

È confermata la correttezza del recupero della svalutazione in applicazione della risoluzione 98/E/13, determinata nella misura massima consentita pari alla differenza tra quota di ammortamento fiscale calcolata in base al Dm del 1988 e quella imputata nel conto economico.

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