Sì alla cancellazione gratis per le ganasce fiscali
Risposta a interpello Aci: imposta di bollo di 32 euro non dovuta perché è cambiata la norma
Tra qualche giorno la cancellazione del fermo amministrativo sui veicoli (ganasce fiscali) sarà gratis: non andranno più pagati 32 euro per l’imposta di bollo. La misura, contenuta nella legge di Bilancio 2020, sarebbe dovuta scattare già il 1° gennaio scorso. E invece per attuarla è stato necessario l’esito di un’istanza di interpello che l’Aci aveva presentato il 2 dicembre. L’agenzia delle Entrate ha risposto ieri, confermando l’interpretazione prospettata dall’ente, che era in senso positivo per il contribuente.
Il problema si era posto perché la gratuità prevista dall’ultima legge di Bilancio (la 160/2019, all’articolo 1, comma 809) sembrava in conflitto con un’altra norma che ha iniziato ad avere effetto il 1° gennaio: il Dlgs 98/2017, che regola il Duc, documento unico di circolazione che in sostanza ingloba il certificato di proprietà nella carta di circolazione. La norma prevede l’invarianza del gettito dell’imposta di bollo (si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2019 e del 2 gennaio 2020).
Nella sua risposta, l’Agenzia parte dal fatto che in origine (Dm Finenze 503/1998) la cancellazione del fermo doveva essere richiesta dal contribuente il cui veicolo era stato sottoposto al provvedimento. Nel Dlgs 98/2017, invece, l’articolo 2, comma 7 prevede che la revoca del fermo sia notificata a chi gestisce i pubblici registri dei veicoli direttamente dal concessionario della riscossione. Dunque, il contribuente non deve più presentare alcuna domanda.
Mancando quest’ultima, secondo le Entrate «viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo». Infatti, sono le istanze dirette a enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri (come il Pra, gestito dall’Aci, nel quale i fermi sono iscritti) a essere citate nella norma che disciplina la debenza del tributo, cioè l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972.
L’invarianza di gettito prevista dal Dlgs 98/2017 è invece da considerare superato: nella risposta all’interpello si osserva che la norma si riferiva a una procedura di iscrizione e cancellazione del fermo che ormai è da considerare superata proprio dalla legge di Bilancio 2020.
In ogni caso, le Entrate ricordano che proprio quest’ultima per le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermi stabilisce chiaramente l’esenzione da ogni tributo o diritto, se richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata (che con la normativa attualmente in vigore è anche l’unico che possa cancellare un fermo).
Da tutto questo, si evince che le Entrate aderiscono alla tesi secondo cui la legge di Bilancio, su questa materia specifica, ha pari dignità rispetto al Dlgs 98/2017, per cui la norma più recente ha tacitamente abrogato quella precedente nella parte in cui contrasta con essa.
Altro punto non affrontato dalle Entrate è l’eventuale diritto al rimborso dell’imposta per chi ha fatto cancellare un fermo dal 1° gennaio a ora. Ma probabilmente il diritto non c’è: queste cancellazioni sono normalmente avvenute a cura dietro presentazione di un’istanza, per cui si ricade nella casistica della Tariffa del 1972.