Sì alla detrazione per le tasse universitarie per riattivare la carriera interrotta
La detrazione per spese universitarie spetta anche sulle tasse universitarie pagate per riattivare la propria carriera accademica precedentemente interrotta (cosiddette spese di «ricognizione») e sui costi sostenuti per poter presentare la tesi di laurea.
Questa la risposta 434/2019 di ieri dell’agenzia delle Entrate a un interpello di un contribuente, che chiedeva lumi sulla detraibilità delle ingenti spese sostenute per potersi laureare: il contribuente si era laureato, a distanza di oltre 40 anni, ottenendo dall’Università il riconoscimento degli esami sostenuti negli anni Settanta dietro pagamento di una tassa forfetaria di 200 euro per ogni anno di interruzione della carriera universitaria.
L’Agenzia ricorda che la detrazione spetta per le spese, anche se riferite a più anni, per:
a) tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per studenti fuori corso);
b) soprattasse per esami di profitto e laurea;
c) test di accesso ai corsi di laurea;
d) frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa).
Ha quindi concluso che, in analogia con le spese «sostenute dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici», anche le spese di «ricognizione» pagate per riattivare la carriera accademica interrotta rientrano tra quelle ammesse alla detrazione.
Vi sono due condizioni ulteriori per la detrazione, che si ricavano implicitamente dalla risposta dell’Agenzia:
1)le spese di ricognizione devono essere previste da un regolamento d’ateneo (non tutti gli atenei, infatti, consentono di riattivare la carriera accademica);
2)la carriera per la quale si sostengono le spese di ricognizione deve rientrare tra i corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali elencati nella circolare 13/E/2019: corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione; master universitari; corsi di dottorato di ricerca; istituti tecnici superiori (Its); nuovi corsi istituiti ai sensi del Dpr 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 434/2019