Controlli e liti

Sì al giudizio di ottemperanza per recuperare le spese processuali

Il decreto del Tribunale di Palermo definisce l’ambito di applicazione della norma

di Ivan Cimmarusti

Per il recupero delle spese di giudizio che l’amministrazione finanziaria deve rimborsare, il contribuente può proporre giudizio di ottemperanza, in applicazione degli articoli 67-bis e 70 del Dlgs 546/1992, come modificati dal Dlgs 156/2015. A queste conclusioni è giunto il Tribunale di Palermo con il decreto 4804 del 28 dicembre 2021, che si discosta dall’orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza sarebbe utilizzabile soltanto in caso di sentenze con condanna dell’amministrazione finanziaria al rimborso o al pagamento di somme-imposte in favore del contribuente.

Il procedimento nasce dal ricorso di un contribuente, che pur avendo vinto un contenzioso tributario, non era stato rimborsato delle spese di giudizio. Il giudice ordinario, chiamato a definire la vicenda, ha respinto l’istanza. Secondo il Tribunale – che ha rimandato il contribuente davanti al giudice tributario per il giudizio di ottemperanza – «altri giudici di merito anche di questo Tribunale, ed anche una precedente decisione (prodotta dall’odierno ricorrente) di questo stesso presidente delegato (peraltro tra le stesse parti dell’odierno procedimento) avevano ricondotto il ricorso al giudizio di ottemperanza (soltanto) all’esecuzione di sentenze contenenti statuizioni di condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso o pagamento di somme/imposte in favore del contribuente, escludendolo con riferimento selettivo alle spese dei giudizi estinti, siccome accessorie rispetto alla vera e propria condanna al rimborso o pagamento di “somme e/o imposte”». Tuttavia, precisa, « il progressivo affinamento del contraddittorio tra le parti e l’evoluzione del panorama dottrinario maturato nelle more induce a ritenere oggi giusta e doverosa l’adozione di soluzione diversa». Le norme introdotte nel 2015, infatti, hanno dato all’ottemperanza una forza maggiore, indicandola quale unico rimedio a disposizione del contribuente per l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie.

In conclusione, scrive il Tribunale di Palermo nel decreto, «considerato che risulta persuasivo anche l’articolo 70 Dlgs, comma 10 bis che, nell’attribuire alla Commissione tributaria in composizione monocratica la competenza a decidere i ricorsi di ottemperanza per le spese del giudizio, riconosce di ricomprendere con ciò stesso nell’alveo di tale specifico rimedio anche, appunto, i procedimenti finalizzati al recupero delle spese giudiziali».

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