Diritto

Sì alla modifica dello statuto sottoposta a condizione

I notai di Milano avallano le variazioni condizionate al verificarsi di un evento

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di Angelo Busani

È frequente che, in vista dell’ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale, vengano concordate con i soci attuali alcune modifiche statutarie. La delibera di modifica viene quindi sottoposta a una condizione sospensiva legata all’ingresso del socio, proprio per fare in modo che il nuovo statuto entri in vigore solo “se” e “quando” tale ingresso si verificherà.

Con la nuova massima n. 199 del 23 novembre 2021 il Consiglio notarile di Milano ha affermato la legittimità dell’apposizione di condizioni alle delibere dell’assemblea e del consiglio di amministrazione di società (vale a dire la subordinazione della loro efficacia al verificarsi di un evento futuro e incerto). La massima specifica che dette condizioni:

● possono essere sia di tipo sospensivo (la delibera resta inefficace e diviene efficace solo nel momento in cui si verifica l’evento dedotto in condizione), sia di tipo risolutivo (la delibera condizionata è immediatamente efficace, salvo perdere tale efficacia nel momento in cui si verifichi l’evento dedotto in condizione);

● non hanno il tipico effetto retroattivo della condizione apposta al contratto (articolo 1360 del Codice civile) per la ragione che gli eventi della vita societaria sono regolamentati dallo statuto vigente nel momento in cui essi si svolgono e che, dunque, sarebbe implausibile ritenerli regolati da uno statuto che, in futuro, divenga vigente (per effetto del verificarsi di una condizione sospensiva) o perda la sua vigenza (per effetto del verificarsi di una condizione risolutiva) in dipendenza dell’accadimento di un evento di incerta verificazione nel momento in cui è adottata la delibera che viene sottoposta a condizione.

I casi

Oltre all’ ipotesi del futuro ingresso in società di nuovi soci (i quali, in vista di tale accadimento, “pretendano” uno statuto conformato anche ai propri interessi), l’utilizzo del condizionamento delle delibere societarie avviene di frequente nel caso:
● delle modificazioni statutarie il cui effetto sia subordinato alla realizzazione di operazioni straordinarie, quali fusioni o scissioni;

● dell’adozione (da parte di una società non quotata) di uno statuto conformato in modo da regolamentare la vita di una società quotata, subordinata appunto al verificarsi della quotazione;

● della cosiddetta concatenazione, nel caso in cui l’adozione di delibere successive sia condizionata all’adozione di delibere precedenti;

● della introduzione di clausole statutarie che attribuiscano ai soci determinati diritti (ad esempio, di veto, di prelazione, di gradimento, di recesso, eccetera) al verificarsi di eventi particolari (quelli dedotti, appunto, in condizione sospensiva).

La pubblicità

Quanto alla pubblicità delle delibere condizionate nel Registro delle Imprese, ci si deve regolare così:

● il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate (anche in caso di condizioni sospensive), per la ragione che la legge tutela il diritto dei terzi a conoscere che una data decisione societaria è stata adottata e che essa sarà efficace solo quando (o resterà efficace solo fino a quanto) si verificherà l’evento dedotto in condizione;

● se poi la condizione si verifica, l’organo amministrativo della società è obbligato a darne notizia, depositando nel Registro Imprese un’apposita comunicazione (senza dover di nuovo riunire i soci, in caso di delibera assembleare condizionata) e altresì depositando il nuovo statuto recante le clausole derivanti dalla verificazione della condizione;

● l’esecuzione della pubblicità inerente alla verificazione dell’evento dedotto in condizione non ha connessione con la presa di efficacia (in caso di condizione sospensiva) o la cessazione dell’efficacia (in caso di condizione risolutiva) della deliberazione condizionata, in quanto il meccanismo condizionale opera a prescindere dall’esecuzione della formalità pubblicitaria.

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