Imposte

Si potranno usare i prezzari Dei per la congruità delle spese

Nell’emendamento governativo viene specificato che anche per le agevolazioni diverse dal superbonus si può usare il riferimento

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di Saverio Fossati e Giorgio Gavelli

I prezzari Dei tornano con onore a essere utilizzabili per le asseverazioni di congruità delle spese per i lavori edilizi agevolati diversi dai superbonus.

A sciogliere il nodo, che era emerso con prepotenza a partire dal 12 novembre scorso, è una parte dell’emendamento governativo alla legge di Bilancio, che si presenta come norma interpretativa dopo che l’agenzia delle Entrate aveva evitato di impegnarsi in un’interpretazione che avrebbe risolto un problema subito sollevato da imprese e professionisti. Proprio perché si tratta di una norma interpretativa, si potrà applicare ai cantieri aperti dal 6 ottobre 2020 ma soprattutto ai lavori non ancora asseverati alla data del 12 novembre 2021, quando era entrato in vigore del Dl 157/2021 che aveva creato il problema.

Ora viene detto chiaramente che i prezzari Dei individuati dall’articolo 13.1, lettera a), del decreto Mise Requisiti del 6 agosto 2020 sono applicabili anche ai bonus “ordinari” e al bonus facciate. Il che significa, per imprese e tecnici asseveratori, poter contare su riferimenti molto più precisi, evitando il contenzioso con il fisco.

L’equivoco ora chiarito riguardava l’esatta interpretazione da attribuire al combinato disposto tra il nuovo comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del Decreto Rilancio - in base al quale, anche per le opzioni di cessione e sconto in fattura dei bonus “minori”, «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis» del decreto Rilancio – e la modifica apportata al comma 13 bis dal Dl Antifrodi 157/2021, cioè:

1) l’aggiunta, tra i riferimenti da cui l’asseveratore può ricavare la congruità delle spese sostenute di «valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica», che arriveranno in un prossimo futuro;

2) l’indicazione che «nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi» riportati nei prezzari/listini ufficiali predisposti dagli enti locali «ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

Poiché in quest’ultima disposizione non vengono citati i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice Dei, di cui all’articolo 13.1, lettera a), del decreto Mise Requisiti 6 agosto 2020, nella Circolare n. 16/E (par. 1.1.2) le Entrate hanno affermato che, per gli interventi diversi da quelli “coperti” dal Decreto requisiti (come il sismabonus alle varie aliquote di detrazione -110% compreso -, il bonus facciate “non termico”, il bonus casa del 50%, eccetera), si deve far riferimento ai soli prezzari “locali”, ricorrendo, in difetto, a non meglio definiti “prezzi correnti di mercato”, escludendo così implicitamente i prezzari Dei (dei quali, peraltro, non si comprendeva perché non potessero essere a loro volta rappresentativi dei prezzi di mercato).

Per le aziende e i tecnici asseveratori il problema del non poter più usare i prezzari Dei si è rivelato enorme e le proteste sono subito partite ma c’è voluto l’impegno dei parlamentari e del Governo (si vedano gli articoli nella pagina) per risolverlo.

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