Controlli e liti

Sì alle procedure a r distanza per aderire alla conciliazione

Il chiarimento è contenuto nella circolare 11/E dell’agenzia delle Entrate

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Procedure a distanza per le adesioni, per le conciliazioni e, più in generale, per qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione o l’intesa con il contribuente.

A chiarirlo è la circolare 11/2020 dell’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore di ieri) la quale, richiamando le indicazioni già fornite per i procedimenti di adesione a distanza, contenute nella circolare 6/2020, ha precisato che tali misure possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richieda la partecipazione o l’intesa con il contribuente (tra questi la conciliazione).

Il contraddittorio
Il precedente documento di prassi ha previsto lo svolgimento del contraddittorio attraverso telefonate o videochiamate con sottoscrizione digitale del verbale, dopo esser stato condiviso via mail.

La decisione dell’Agenzia è stata accolta favorevolmente non solo dai contribuenti e dai loro difensori, ma anche da diversi uffici, che si sono subito attivati per concludere le adesioni a distanza. Tuttavia, a pochi giorni della scadenza del periodo di sospensione, alcuni uffici locali hanno escluso la possibilità di sottoscrivere a distanza l’atto di adesione a conclusione del relativo procedimento, rischiando, così, di compromettere il buon esito dell’eventuale accordo.

Secondo questi uffici, ma non per altri che hanno condotto a termine le adesioni a distanza, la procedura descritta nella circolare si può seguire solo per la fase del contraddittorio e non anche per la sottoscrizione dell’atto di adesione. In tal senso il documento di prassi farebbe riferimento soltanto al contraddittorio.

La copia dell’atto
È verosimile che questa interpretazione dipenda dall’articolo 8, comma 3, del Dlgs 218/97, secondo cui l’amministrazione rilascia al contribuente copia dell’atto di adesione alla consegna dell’attestato di versamento. Infatti, nelle pregresse adesioni “in presenza”, l’accordo, seppur firmato dal contribuente, restava nella disponibilità dell’Ufficio fino alla consegna dell’attestato di versamento.

Con la procedura a distanza, poiché per apporre la firma digitale, l’Agenzia dovrebbe anticipare l’atto di adesione, il contribuente disporrebbe di una copia prima del pagamento. La decisione di questi uffici non appare corretta. Innanzitutto potrebbero seguire la prassi degli uffici, che hanno invece consentito tale sottoscrizione, i quali, prudenzialmente, inviano copia dell’atto per l’apposizione della firma, senza la sottoscrizione del rappresentante dell’agenzia.

Il mancato pagamento
Solo dopo il pagamento trasmettono quello sottoscritto. Così in caso di mancato pagamento, al contribuente resterebbe un documento privo di sottoscrizione (e quindi di valore). Da evidenziare, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità ha escluso qualsivoglia valore pro contribuente in un successivo contenzioso all’adesione non perfezionata.

Si spera, quindi, prevalga il buon senso anche presso gli uffici ancora diffidenti, altrimenti si rischia di vanificare la best practice introdotta a livello centrale. In difetto, il contribuente dovrebbe recarsi presso gli Uffici ovvero, se impossibilitato, presentare ricorso alla prevista scadenza che non converrebbe a nessuno.

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