Imposte

Si può già iniziare a detrarre in attesa delle asseverazioni

Così si evita di aspettare che si risolva l’intreccio degli adempimenti

di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

In caso di mancata proroga del super ecobonus del 110%, in scadenza, per esempio, per le villette il 30 giugno 2022, la detrazione diretta in dichiarazione, da parte delle persone fisiche, potrebbe essere possibile solo effettuando il bonifico «parlante» entro la data di scadenza dell’agevolazione. Si potrebbe iniziare a detrarre da subito le rate annuali, che verrebbero, però, recuperate dall’Erario, con sanzioni e interessi, nel caso di mancanza della fine lavori, del salto delle due classi, delle asseverazioni finali o della comunicazione all’Enea. In assenza di una presa di posizione delle Entrate, si arriva a questa conclusione applicando al super ecobonus la Faq Enea 3.E del 25 gennaio 2021.

Per determinare l’anno di inizio della detrazione diretta (non tramite sconto in fattura o cessione) dell’ecobonus, anche al 110%, si applica in generale il criterio di cassa, ma questo bonus è condizionato, alla fine dei lavori, anche dal salto delle due classi, dall’asseverazione tecnica (e della congruità, solo per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020) e dalla comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per le opere iniziate prima del 6 ottobre 2020 e a cavallo d’anno, però, l’articolo 4, comma 1-quater, del Dm del 19 febbraio 2007, applicabile chiaramente anche al super ecobonus, ha concesso la facoltà (non l’obbligo) di iniziare da subito a detrarre le rate annuali, anche senza le asseverazioni o la comunicazione all’Enea, a patto che si attesti che i lavori sono ancora in corso (risoluzione 295/E/2008, circolari 19/2020, pagina 343 e 7/2021, pagina 422). Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, questa disposizione non è stata inserita nel Dm del agosto 2020 (applicabile all’ecobonus e anche al 110%) che ha sostituito il Dm del 19 febbraio 2007, ma la Faq Enea 3.E sull’ecobonus (alla base anche del 110%) l’ha confermata.

Si ritiene che questa risposta dell’Enea debba valere anche per il super ecobonus (sia per le asseverazioni che per l’Enea), per i seguenti motivi:

- in caso contrario, dividerebbe in due i pagamenti per il 110% del secondo semestre 2020, cioè quelli effettuati prima del 6 ottobre 2020, detraibili già nel 2020 senza asseverazione a Enea, e quelli successivi, che, per essere detratti già in Redditi 2021, dovrebbero ottenere i due suddetti adempimenti, non previsti, in questi casi, dalla norma;

- le asseverazioni per il 110% sono richieste «al termine dei lavori», mentre quelle dei Sal sono possibili solo «sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121», pertanto, ai soli fini dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura;

- per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, le asseverazioni tecniche e di congruità e l’invio all’Enea sono richiesti per l’ecobonus e per il 110%, quindi, non sarebbe coerente concedere la detrazione da subito per l’ecobonus con il semplice pagamento e richiedere, invece, l’asseverazione dei Sal e/o l’Enea per il super ecobonus;

- se alla fine del periodo agevolato non sarà raggiunto il 30% dei lavori, non essendo possibile il Sal per le opzioni, si potrà solo detrarre direttamente i pagamenti effettuati (anche di tutto l’intervento), senza Sal ed Enea, già dall’anno del bonifico (Dre Veneto n. 907-1595-2021).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©