Si può passare alla cedolare con la remissione in bonis se non si è già pagato il registro
L’agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 47/E del 2012, che l’istituto della «remissione in bonis» è applicabile anche nell’ipotesi in cui il contribuente opti in ritardo per la cedolare, con la presentazione del modello Rli. In tal caso, l’istituto si applica solo se non è stato già effettuato il versamento dell’imposta di registro.
Sul punto, l’agenzia delle Entrate ha testualmente affermato: analogamente, non è possibile beneficiare dell’istituto della remissione in bonis per l’anno in corso nei casi in cui il contribuente che corrisponda annualmente l’imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti dall’articolo 17 del Tur, l’imposta annuale sull’ammontare del canone. Invece, la remissione in bonis può produrre effetti, qualora, ad esempio, nel caso di un contratto di locazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il contribuente pone rimedio al mancato esercizio dell’opzione in sede di registrazione, presentando il modello Rli entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza (31 ottobre 2020) e versando al contempo, senza possibilità di compensazione, l’importo fisso di 250 euro (codice tributo 8114).
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