Sì al recupero degli interessi relativi alla sospensione dell’atto
È legittimo il recupero degli interessi maturati nel periodo in cui è stata concessa, in via giudiziale, la sospensione dell’esecutiva dell’atto impugnato per le somme dovute in pendenza di giudizio e il contribuente risulta soccombente. La parificazione degli intessi dovuti a seguito della sospensione giudiziale con quelli previsti per la sospensione amministrativa vale solo per uniformare il tasso da applicare restando comunque dovuti gli interessi maturati nel periodo di sospensione. È quanto afferma la Cassazione con la sentenza 1312/2018 depositata ieri.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso in cui un contribuente, soccombente nei precedenti gradi di giudizio, lamentava l’inapplicabilità degli interessi maturati nel periodo in cui era stata concessa la sospensione cautelare. I giudici, nel ritenere infondato il ricorso chiariscono, innanzitutto, che la concessione della misura cautelare inibisce unicamente la riscossione coattiva permanendo validi ed efficaci gli effetti dell’atto impugnato fino a quando il giudice non pronuncerà la sua decisione. Quindi, se il ricorso viene rigettato vengono meno, dalla data di pubblicazione della sentenza, gli effetti della sospensione, ma non la possibilità di riscuotere le imposte dovute e i relativi interessi che sono nel frattempo maturati.
Tra l’altro, proseguono i giudici, la questione non può essere neppure risolta facendo riferimento alla modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2016, che hanno solamente esteso la misura del tasso di interesse applicato alla sospensione amministrativa a quella giudiziale.
Pertanto, per la Cassazione, la norma è finalizzata ad equiparare soltanto il tasso di interesse ma non incide sulla debenza di quest’ultimi.
Di fatto i giudici confermano indirettamente l’applicazione analogica alla sospensione giudiziale degli interessi previsti per le ipotesi di sospensione concessa in via amministrativa nonostante precedentemente alla modifica normativa per la sospensione giudiziale non era prevista espressamente la possibilità di applicare gli interessi sulle somme oggetto di sospensione.
Cassazione, sentenza 1312/2018