Diritto

Sconto-impatriati esteso ai vecchi rientri

Diritto di opzione consentito anche a chi si era trasferito in Italia in precedenza

di Antonio Longo e Flavio Paccagnella

I «contro-esodati» che si sono trasferiti in Italia anche prima del 2015 potevano legittimamente optare per il regime fiscale speciale riservato ai lavoratori «impatriati» per il successivo quinquennio 2016-2020. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta 26/2020 del 6 febbraio all’interpello presentato da una società in relazione alla corretta applicazione delle ritenute sul reddito corrisposto a un proprio dipendente beneficiario dei regimi fiscali di attrazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia.

Le caratteristiche del regime
Il regime dei contro-esodati, introdotto con la legge 238/2010, ha trovato applicazione fino al periodo d’imposta 2017 e prevedeva un abbattimento della base imponibile ai fini dell’Irpef del 70% o dell’80% rispettivamente per i lavoratori e le lavoratrici che si (ri)trasferivano in Italia per almeno 5 anni, al ricorrere di determinati requisiti (possesso di laurea, cittadinanza europea, periodo di almeno 24 mesi in Italia e, successivamente, di almeno 24 mesi all’estero).

L’articolo 16 del Dlgs 147/2015 ha successivamente introdotto il regime degli «impatriati» il quale prevedeva, prima delle recenti modifiche, un abbattimento della base imponibile del 50% per i lavoratori altamente «qualificati» o con ruoli dirigenziali trasferiti in Italia dopo un periodo all’estero di almeno 5 anni. La nuova disciplina introduceva la possibilità, per chi aveva i requisiti per il regime dei contro-esodati, di optare per il nuovo regime per il quinquennio 2016-2020, a condizione che il trasferimento in Italia fosse avvenuto entro il 31 dicembre 2015.

La questione aperta
Non era chiaro, tuttavia, se tale diritto di opzione fosse circoscritto ai soli soggetti che avessero trasferito la residenza in Italia nel corso del periodo d’imposta 2015 o si estendesse a tutti coloro che si fossero trasferiti in Italia anche prima di tale anno e avessero già beneficiato dell’agevolazione per i contro-esodati.

La posizione pro-contribuente
In risposta all’interpello presentato dalla società sul punto, l’agenzia delle Entrate ha confermato la posizione pro-contribuente, rilevando che le regole per esercitare l’opzione non prevedevano alcun termine “iniziale” di trasferimento della residenza in Italia. Di conseguenza, l’opzione per il regime degli impatriati poteva essere esercitata anche dai soggetti (già beneficiari del regime dei contro-esodati in periodi di imposta precedenti) rientrati in Italia prima del 2015.

L’agevolazione prevista per gli impatriati è stata peraltro oggetto di recenti modifiche da parte del decreto crescita (Dl 34/2019), che l’ha estesa e potenziata. Fra le novità più rilevanti vi è la riduzione della base imponibile per 5 periodi di imposta (ora del 70% in via ordinaria e del 90% per chi si trasferisce nel Mezzogiorno), l’estensione anche a lavoratori non “qualificati” (compresi gli sportivi professionisti, a cui però si applica una riduzione del 50%), la previsione di casi di estensione del regime per ulteriori 5 anni in caso di figli a carico o acquisto di un immobile residenziale in Italia. Per effetto di quanto recentemente stabilito dal Dl 124/2019, il regime così aggiornato si applica già dal 2019 a chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile dello scorso anno.

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