Sì alla rettifica con la documentazione extracontabile di un altro contribuente
È legittimo l’accertamento che rettifica il reddito d’impresa sulla base della documentazione extra contabile di altro contribuente relativa al valore delle giacenze soprattutto se, come nella fattispecie, la società non dimostra la non rispondenza dei dati extracontabili alla realtà aziendale. Queste le conclusioni della Ctr Calabria nella sentenza 98/2/2019 ( clicca qui per consultarla ).
La vicenda
La controversia ha ad oggetto la rettifica del reddito d’impresa di una società sulla base dei files di una ditta terza attestanti un diverso valore delle giacenze. Poiché tali rimanenze risultavano superiori al valore esposto dalla società, l’ufficio, calcolato il costo del venduto, e applicato il ricarico dichiarato dalla stessa società, ha quantificato il maggior reddito d’impresa. Ne è seguito il ricorso in Ctp. In particolare, la contribuente ha eccepito violazione degli articoli 52, comma 6, del Dpr 633/1972 e 33 del Dpr 600/1973, poiché, dei suddetti files, il legale rappresentante e la stessa società erano venuti a conoscenza solo al seguito del pvc, e, inoltre, ha sostenuto che l’Ufficio non aveva verificato se la mancanza di beni dal magazzino fosse reale o apparente. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, dando atto dell’irrilevanza probatoria dei files extracontabili utilizzati dall’ufficio e ritenendo provata, con le relative fatture allegate, la vendita a stock di beni.
La decisione
Di diverso avviso la Ctr. In sede di appello, l’Ufficio ha eccepito che la mera esibizione delle fatture non costituiva prova idonea a superare la presunzione di omessa dichiarazione di maggiori ricavi, derivante dalla documentazione extra-contabile. Per provare la vendita a stock, giustificativa del minore valore delle giacenze, infatti, la società avrebbe dovuto allegare documentazione proveniente da soggetti terzi o, comunque, di maggiore pregnanza e oggettività (ad esempio i documenti di trasporto) rispetto alla fattura che è redatta dalla stessa parte che intende avvalersene.
Nella fattispecie esaminata, la Ctr ha concluso che la rettifica dell’Ufficio era legittima per tre ragioni e cioè:
•i files relativi alla ditta terza avevano valore indiziario e costituivano fonte di presunzioni semplici, come confermato dalla Cassazione richiamata (20094/2014);
•una volta rinvenuta la documentazione extra-contabile, spettava alla contribuente l’onere di provare che i dati in essa contenuti non erano rispondenti al vero. Ciò in quanto tale documentazione ben poteva essere inclusa tra le scritture contabili ex articoli 2709 e successivi del Codice civile, registrando, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentando la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta;
•la società non aveva fornito prova contraria alla documentazione utilizzata dall’ufficio e, quindi, non vi era stata idonea dimostrazione della asserita vendita a stock effettuata (mancanza di documenti di trasporto, della prova delle somme di denaro ricevute per la vendita e della circostanza che la merce ceduta era proprio quella presente in magazzino negli anni precedenti).
Ctr Calabria, sentenza 98/2/2019