Controlli e liti

Sì al ricorso privo di iscrizione a ruolo

Nel rito carteceo il mancato deposito della nota non è causa di inammissibilità secondo la Ctr Lazio 1366/11/2020

di Marco Ligrani

La sentenza 1366/11/2020 della Ctr Lazio (presidente Picone, relatore Pieroni), che ha risolto favorevolmente al contribuente il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo in un processo cartaceo, offre un interessante spunto di riflessione anche ai tempi del processo tributario telematico, quando la compilazione della nota avviene direttamente online mediante il Sigit.

La vicenda
La questione posta al vaglio del collegio di secondo grado attiene, in particolare, all’ammissibilità di un ricorso privo della nota di iscrizione a ruolo, quando – appunto - il rito era ancora cartaceo.

I giudici di appello, riformando il verdetto della Ctp che aveva dichiarato inammissibile un ricorso depositato senza la nota di deposito prevista dall’articolo 22 del Dlgs 546/92, hanno precisato che la nota non rientra tra i documenti contemplati dal primo periodo del primo comma, la cui mancanza è causa di inammissibilità del ricorso e per questo, laddove non depositata, non ne deriva nessuna conseguenza sul piano processuale.

La motivazione
Come ricordato in sentenza, quello del deposito della nota di iscrizione a ruolo costituisce un adempimento introdotto da circa un decennio, quando la legge 148/2011 aggiunse il secondo periodo al primo comma dell’articolo 22, che lo prevede all’atto della costituzione in giudizio del ricorrente.

Tuttavia, come condivisibilmente concluso dal collegio capitolino, l’aggiunta non ha portato con sé nessuna estensione della sanzione dell’inammissibilità, che è rimasta circoscritta al primo periodo e, dunque, resta limitata al mancato deposito, nel termine di trenta giorni dalla notifica, del ricorso (in originale o copia conforme, con il rito cartaceo), unitamente alla prova della notifica.

I riflessi sul processo telematico
Come si diceva, la questione, sviluppatasi nell’ambito di un processo cartaceo, è ancora attuale anche nel rinnovato contesto del processo tributario telematico, divenuto, nel frattempo, obbligatorio.

Il discorso, infatti, non cambia venendo ai giorni nostri, quando l’obbligo del Ptt, nel portare con sé la dematerializzazione dei documenti, ha trasformato la nota di iscrizione a ruolo da cartacea a digitale. Com’è noto, oggi la compilazione della nota di iscrizione a ruolo avviene direttamente online all’atto del deposito mediante il Sigit, attraverso le varie “schermate” contenenti i dati della controversia, che hanno lo stesso contenuto del vecchio modello cartaceo.

L’iter telematico, tuttavia, non ha modificato l’articolo 22, primo comma, del Dlgs 546/92: da un punto di vista formale, dunque, potrebbe ritenersi che, pur senza alcun rischio d’inammissibilità come ricordato dalla Ctr del Lazio, il ricorrente debba ancora depositare il file della nota di iscrizione a ruolo come documento separato, dopo che questo viene generato automaticamente dal sistema - in formato .pdf - al termine della compilazione.

Tuttavia, la Nir (è questo l’acronimo della nota di iscrizione a ruolo telematica), generata dal Sigit e identificata da un numero, rimane memorizzata all’interno del sistema, e, dunque, è sempre consultabile online; per questa ragione “tecnica”, diventa superfluo il deposito come documento a sé stante all’interno del fascicolo telematico, nonostante – a stretto rigore – la norma continui a prevederlo ma senza rischi d’inammissibilità.

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