Imposte

Sì al rimborso anche dopo la chiusura della partita Iva

Per la risposta a interpello 309 il credito pendente non blocca la cancellazione della posizione fiscale

Recupero dell’Iva anche in caso di cessazione dell’attività, con la procedura di restituzione dell’imposta non dovuta. Con la risposta a interpello 309/2022 l’agenzia delle Entrate ha rafforzato il principio cardine di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, riconoscendo ad un creditore fallimentare cessato la possibilità di recuperare l’imposta non riscossa utilizzando lo strumento previsto dall’articolo 30-ter del decreto Iva.

In particolare, l’istante ha rappresentato di aver realizzato dei servizi di consulenza nei confronti della società dichiarata fallita e di aver chiesto l’ammissione del credito al passivo fallimentare. Il curatore, accogliendo l’istanza, ha iscritto la somma tra i crediti chirografari, ma la procedura concorsuale si è conclusa con il piano di riparto finale con perdita da parte dell’istante del proprio credito.

Tuttavia, pur essendo stati soddisfatti tutti i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, avendo chiuso la partita Iva prima del deposito del piano di riparto, l’istante richiede di poter recuperare l’Iva non incassata mediante istanza di rimborso ex articolo 30-ter del decreto Iva, non potendo più materialmente emettere la nota credito e non potendo più presentare una dichiarazione integrativa a favore.

Nella risposta, l’agenzia delle Entrate, richiamando la norma e la prassi sul tema del recupero dei crediti non riscossi, anche alla luce delle recenti modifiche alla norma de quo, ha chiarito che l’articolo 30-ter è una norma residuale ed eccezionale, che trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione).

Si deve ritenere, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26.

Ebbene, nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto sussistere le condizioni oggettive, non imputabili ad una “colpevole” inerzia del contribuente, che permettono di ricorrere al rimborso, ex articolo 30-ter al fine di recuperare il credito rimasto insoluto, previa dimostrazione di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l’Iva addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.

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