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Sì alla rivalutazione dopo aver riallineato i valori dell’immobile

Rivalutazione, ex legge 126/2020

di Gianluca Dan

La domanda

Una società decide di procedere alla rivalutazione, ex legge 126/2020, con pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, su di un immobile. Questo immobile era stato oggetto della rivalutazione ex decreto legge 185/2008, con solo rilevanza civilista e, al riguardo, risulta rilevata la relativa riserva di rivalutazione. Al fine del conteggio della base imponibile sulla quale applicare il 3%, occorre sottrarre al costo storico il solo fondo di ammortamento (quindi costo storico meno fondo), oppure è necessario sottrarre anche la predetta riserva e, quindi, costo storico, meno fondo e meno riserva rivalutazione ex decreto legge 185/2008?
G. I. – Como

L'immobile indicato dal lettore, oggetto di una precedente rivalutazione solo civilistica, presenta un valore civilistico disallineato da quello fiscale. L’articolo 110 del decreto legge 104/2020 prevede, ai commi 7 e 8-bis, la possibilità di riallineare i maggiori valori contabili dei beni rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019. In particolare, il comma 7 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con il riallineamento, previsto dall’articolo 14 della legge 342/2000, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene iscritto in bilancio a un costo pari all’imposta sostitutiva dovuta del 3%. La disciplina del riallineamento, in quanto volta al riconoscimento fiscale di valori già espressi in bilancio, non comporta incrementi delle poste del netto patrimoniale dell’impresa e, quindi, non determina l’esigenza di specifici, immediati interventi in sede di approvazione del bilancio medesimo. Ciò trova riscontro anche nella previsione dell’articolo 10 del decreto ministeriale 162 del 2001, secondo cui il riconoscimento fiscale dei maggiori valori va richiesto nella dichiarazione dei redditi. Il riconoscimento è, comunque, condizionato all’accantonamento, per ammontare corrispondente ai valori da riallineare, di un’apposita riserva al netto dell’imposta sostitutiva a cui si applica la disciplina di sospensione d’imposta tipica dei saldi di rivalutazione e la cui allocazione comporta un intervento in sede di formazione e approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui il riallineamento è operato. In caso di incapienza o di assenza di riserve, è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale, in quanto l’imputazione a capitale della riserva non fa venire meno la sospensione d’imposta. Per converso, non sarà possibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio con riferimento al quale si effettua la rivalutazione non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare (per confronto, si veda la circolare 14/2017). Potrà inoltre essere effettuata un’ulteriore rivalutazione qualora vi sia ancora capienza perché, ad esempio, la precedente rivalutazione non si era attestata sui valori massimi dell’immobile o perché il valore del bene risulta ridotto per il processo di ammortamento o perché si è ulteriormente apprezzato.

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