Imposte

Si sblocca con il codice tributo il bonus del 20% per le imprese energivore

Pubblicato il codice tributo «6960» per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dal Sostegni-ter

di Michela Finizio

Via libera al codice tributo per il credito d’imposta del 20% previsto dal Sostegni-ter per le imprese energivore. Il bonus è previsto dall’articolo 15 del Dl 4/2022, introdotto per sostenere le imprese in difficoltà a fronte dell’alto costo che stanno sostenendo a causa del forte aumento (anche raddoppiato) di energia elettrica e gas.

Il bonus per le imprese energivore

L’articolo 15 del decreto riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle condizioni e nei termini indicati.

Il riconoscimento spetta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2017. Condizione per poter usufruire del credito d’imposta è che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019

Il bonus ha le seguenti caratteristiche

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti di utilizzo;

- non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap;

- non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir);

- è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

L’utilizzo del credito d’imposta

Il comma 2 dello stesso articolo 15 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. Così, per consentirne l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: «6960» denominato «Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4».

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione Erario, nella colonna «Importi a credito compensati», ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «Importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato «AAAA».

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