Controlli e liti

Sì allo sgravio dell’Irap se il servizio rifiuti è gestito in appalto

La Ctr Campania 1714/9/2022 ricorda che lo sgravio, oggi abrogato, veniva negato solo in caso di concessione «a tariffa»

Le deduzioni Irap da cuneo fiscale (articolo 11, comma 1, numeri 2 e 4, Dlgs n. 446/1997) spettano alle imprese affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani qualora inquadrate in appalto di servizi e non di concessione traslativa: così ha deciso la Ctr Campania (presidente Altieri, relatore Laino) con la sentenza 1714/09/2022.

Le deduzioni in esame (recentemente abrogate dall’articolo 10 del decreto Semplificazioni n. 73/2022 a partire dal periodo d’imposta 2021, in quanto assorbite dalla deduzione cumulativa per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato) non si applicavano alle «imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti». Il perimetro di questa esclusione è stato per molto tempo oggetto di contenzioso tra l’Agenzia e le imprese, al punto che è dovuto intervenire più volte la Cassazione. Le Entrate avevano ritenuto necessaria ai fini dell’agevolazione la contemporanea sussistenza di due condizioni:

• sotto l’aspetto giuridico, il provvedimento con il quale l’ente pubblico conferisce l’attività deve consistere in una concessione traslativa;

• sotto l’aspetto economico, il corrispettivo dell’attività deve essere «a tariffa», cioè con un prezzo stabilito o regolamentato dallo stesso ente, al fine di assicurare un equilibrio economico-finanziario alla gestione.

Nel caso esaminato, così come in altre fattispecie analoghe (Ctr Liguria 725/03/2016 e Ctp Lecce 2825/02/2017), il corrispettivo per lo svolgimento del servizio era stato versato integralmente dall’ente committente e non dagli utenti finali, con la conseguenza che il rapporto non deve essere inquadrato nella concessione traslativa ma nell’appalto di servizi, con conseguente spettanza delle deduzioni (in senso conforme Cassazione, sentenze n. 7111/2022, 6681/2022 e ordinanza n. 16889/2020).

Anche in caso di entrate “miste” per il servizio, la Suprema Corte (rifacendosi alla giurisprudenza comunitaria) ricorda che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante. Spesso i giudici ritengono dirimente che il corrispettivo prestabilito non sia variabile in relazione all’attività da svolgere, né emerga un obbligo dell’amministrazione competente a coprire eventuali perdite di gestione.

Con la deduzione cumulativa riguardante il personale a tempo indeterminato (a partire dal 2015) il problema si è in gran parte risolto, per cui il contenzioso in essere riguarda i periodi d’imposta sino al 2014.

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