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Sì al volontariato per chi ricopre incarichi negli enti del Terzo settore

Attività di volontariato anche per chi ricopre cariche sociali negli enti del Terzo settore (Ets), purché gratuita e strumentale all’esercizio dell’oggetto sociale. È quanto emerge dalla nota del ministero del Lavoro 6214 del 9 luglio, in risposta ad un quesito pervenuto.

Il Codice del Terzo settore (Cts) valorizza il ruolo del volontario nel perseguimento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (Ets) e disciplina il trattamento remunerativo dello stesso. In via generale, il Cts prevede infatti un’ipotesi di incompatibilità tra la figura del volontario e qualsiasi rapporto di lavoro retribuito nell’ente in cui lo stesso sia socio/associato o tramite il quale svolga la propria attività (articolo 17, comma 5, del Cts). Ciò che contraddistingue il volontario è proprio l’esercizio dell’attività a favore della collettività a titolo personale, spontaneo e gratuito, con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo limiti e condizioni preventivamente stabilite dall’ente.

L’utilità sociale

Proprio su tale figura, il ministero fornisce chiarimenti che evidenziano la sua valenza di utilità sociale. A ben vedere, nell'ambito del volontariato dovranno essere ricomprese non solo le iniziative dirette allo svolgimento di una o più attività di interesse generale (articolo 5 del Cts) ma anche quelle attività legate alla titolarità di una carica sociale, purché rivolte all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente medesimo. È il caso, ad esempio, di un amministratore di un'associazione che, oltre alle attività tipiche legate alla carica ricoperta, metta a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al fine di realizzare una o più iniziative solidaristiche in linea con la mission istituzionale dell'ente.Laddove l'ente abbia la qualifica di organizzazione di volontariato (Odv), sarà esclusa qualsiasi forma di retribuzione nei confronti dell'amministratore medesimo, in ragione del divieto specificatamente previsto dalla riforma per questa particolare tipologia di Ets (articolo 34, comma 2 del Cts). Discorso diverso, invece, per gli altri enti del Terzo settore, che potranno prevedere un compenso per l'attività gestoria legata alla carica sociale, fermo restando la gratuità in relazione all'attività di volontariato svolta da chi ricopra la carica sociale.

In ogni caso, come chiarito anche dal ministero, gli enti dovranno prestare attenzione non solo al divieto di distribuzione indiretta di utili (articolo 8, comma 3, lettera a, del Cts) ma anche agli eventuali profili in materia di conflitto di interesse.

I decreti emergenziali

Si tratta a ben vedere di novità che si aggiungono a quelle introdotte con i decreti emergenziali per i volontari coinvolti sul fronte Covid-19. In particolare, in riferimento a tale categoria di soggetti, il decreto Cura Italia, come da ultimo modificato in sede di conversione nella legge 27/2020 (articolo 2-septies), ha vagliato una misura di sostegno attraverso la disapplicazione temporanea dell'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di volontariato e quella di lavoro subordinato/autonomo. Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale (Aps) potranno contrattualizzare il personale volontario, garantendogli una retribuzione a titolo di lavoro per l'attività prestata.