Sim, arriva lo stop all’addizionale del 3,5% sull’Ires
È quanto previsto dall’ articolo 12 del Ddl Bilancio che di fatto riconosce alle Sim lo stesso regime fiscale oggi applicabile alle
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L’introduzione della maggiorazione Ires era finalizzata ad evitare impatti devastanti sui bilanci e sul patrimonio di vigilanza delle imprese del settore bancario e creditizio. La necessità di adeguare lo stock di imposte anticipate per effetto della riduzione delll’aliquota Ires, in presenza dei rilevanti ammontari di imposte anticipate tipiche del settore (dovuti in particolare alle peculiari regole previste fino al 2015 per la deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela), avrebbe infatti comportato una perdita secca sul bilancio 2015. Pertanto, è stata introdotta un’addizionale Ires del 3,5% per mantenere inalterata l’imposizione complessiva delle imprese del settore finanziario al 27,5% evitando così di dover imputare nei bilanci 2015 le svalutazioni delle Deferred tax asset (Dta).
L’incidenza dell’addizionale è stata poi “compensata” con le modifiche apportate al regime di deducibilità degli interessi passivi; la legge di stabilità 2016 (comma 67) ha infatti previsto che, sempre dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, per le banche ed intermediari finanziari gli interessi passivi fossero integralmente deducibili ai fini Ires ed Irap, anziché nel limite del 96% del loro ammontare come stabilito dalla previgente versione dell’articolo 96 del Tuir.
Sotto il profilo soggettivo, nella versione originaria della legge di Bilancio 2016 la maggiorazione Ires si applicava agli «enti creditizi e finanziari» ex Dlgs 87/1992 (norma peraltro abrogata dal Dlgs 136/2015).
Il perimetro di applicazione è stato poi rivisto dalla legge di bilancio dello scorso anno che ha escluso le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Sgr), ripristinando per questi soggetti il regime di parziale indeducibilità degli interessi passivi nei limiti del 96 per cento.
Con le modifiche proposte dal Ddl bilancio anche le Sim – al pari delle Sgr - vengono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della maggiorazione Ires, e viene corrispondentemente limitata la deducibilità degli interessi passivi al 96% sia ai fini Ires che ai fini Irap.
Le modifiche entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi sin dal 2017 nella generalità dei casi.
Il Ddl di bilancio all’esame del Senato