Diritto

Sindaci e revisori in scadenza con il bilancio 2020, così scatta l’obbligo di nomina

Se l’assemblea non provvede entro i 30 giorni dall’approvazione, provvederà il Tribunale su richiesta di un soggetto interessato

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di Luca Dal Prato

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il nuovo documento di ricerca «Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’articolo 379 del codice della crisi».

Il documento commenta le modifiche apportate dall’articolo 51-bis del Dl 34/2020 (decreto rilancio) che, incidendo proprio sull’articolo 379 del Dlgs 14/2019 (codice della crisi) posticipa, per le società a responsabilità limitata e le società cooperative, l’obbligo di prima nomina degli organi di controllo sino alla data di approvazione del bilancio 2021. Pertanto, come illustrato anche nella recente risposta fornita dall’Ufficio del coordinamento legislativo del Mef, chi non ha provveduto ad adeguarsi all’obbligo di cui all’articolo 2477 del Codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019, è rimesso in termini ai sensi di legge.

L’attuale norma non sembra però consentire una lettura “abrogativa” di tale obbligo per le società che, invece, hanno già provveduto a effettuare le nomine. Il terzo comma dell’articolo 2477 del Codice civile prevede infatti che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa se, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti. In altre parole, in modo parallelo rispetto a quanto previsto per i casi di nomina, l’obbligo cessa a partire dalla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Per quanto riguarda gli incarichi che cesseranno con l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, in sede di approvazione del relativo bilancio, nel 2021, le società saranno invece tenute a provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale qualora i parametri di cui all’articolo 2477, comma 1 del Codice civile, risultino superati nel 2019 e nel 2020 in quanto non sembra possibile attendere la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (ovvero il 2022, rinviando la valutazione del superamento dei limiti sugli esercizi 2020 e 2021).

Nei casi di naturale scadenza dell’organo di controllo o del revisore con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione di tale bilancio, pertanto, la società deve provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore ai sensi dell’articolo 2477, comma 5, del Codice civile. Qualora l’assemblea non provveda, alla nomina sarà tenuto il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

Pare utile rilevare infine che, nel differire i termini di scadenza, non sono cambiati i requisiti delle società che potranno fruire del beneficio. In sintesi, la norma introduce una sola proroga per le società che, entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, non hanno provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore legale.

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