Diritto

Sindaci con poca possibilità di agire d’urgenza

I provvedimenti limitati a incolumità pubblica e sicurezza urbana

Il sindaco non può soddisfare con poteri d’urgenza le attese del tessuto produttivo ampliando gli spazi richiesti dai pubblici esercizi. Come vertice dell’amministrazione locale, ha solo poteri d’urgenza nelle materie affidategli dal Testo unico 267/2000 (incolumità pubblica e sicurezza urbana).

Il quadro non cambia nel contesto coronavirus, quando le situazioni igienico sanitarie si fondono a quelle di ordine pubblico percepite dai sindaci: lo stesso legislatore (articolo 35 Dl 9/2020) aveva previsto e limitato gli strappi dei sindaci, vietando le ordinanze in contrasto con le misure statali. Non meraviglia quindi che il Tar di Napoli abbia sospeso l’ordinanza con cui il sindaco del capoluogo aveva ampliato gli spazi occupati da pubblici esercizi. Anche nel nuovo decreto del 2 luglio, dove pure si invoca la necessità di venire incontro alle esigenze degli esercizi, si prevede il bilanciamento con le esigenze dei residenti e dei disabili, cioè di tutti coloro che devono poter accedere con passaggi conformi alle regole del Codice della strada. Soprattutto nei centri storici si litiga anche per pochi metri quadrati: gli orientamenti più recenti (Tar Roma 3865/2020), tutelano il decoro del patrimonio e le visuali, scendendo anche in dettaglio annullando (Tar Roma,18440/2010) la concessione di spazi pubblici sul marciapiede della centrale via del Corso, che da 2,40 metri diventava di soli 40 centimetri. Stesso ragionamento è stato adottato per la zona di Trastevere (Tar 9836 / 2014) dove sono stati rimossi i tavolini di un noto ristorante, che rendevano caotica la circolazione pedonale.

Particolare è stato il caso di una concessione di 20 metri quadrati di suolo pubblico per un’area che esigeva attraversamenti di una stradina da parte dei camerieri e della clientela: il Consiglio di Stato (3718/2020) ha ritenuto possibile la concessione, perché l’attraversamento non presentava pericoli di alcun genere.

Gli enti locali, comunque, possono assegnare i metri quadrati, ma non possono (Tar Firenze 500 / 2020) stabilire limiti al numero dei tavolini e al numero di persone per tavolo, perché ciò appartiene alla libertà organizzativa del servizio.

Diverso argomento è la tutela della quiete pubblica, con contrasti tra condomìni e gestori: secondo i giudici (Consiglio di Stato 2999/ 2020) occorre distinguere tra aree pubbliche ed aree private con possibilità di transito pubblico, perché solo nelle prime è possibile collocare gazebo e tavolini, mentre se l’area è privata e soggetta al solo transito pubblico, non può essere data in concessione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©