Sindaci, prescrizione dal fallimento
Sempre più frequentemente negli ultimi anni, infatti, i curatori promuovono
Poiché l’azione di responsabilità può essere proposta sia dai soci, sia dai creditori, il curatore, per il ruolo ricoperto, cumula in sé entrambe le azioni in questione. Egli quindi esercita (articolo 146, Rd 267/1942) l’azione con riferimento ai presupposti sia della loro responsabilità verso la società, sia verso i creditori.
Nella prima ipotesi (articolo 2393 del Codice civile), l’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
Nella seconda ipotesi (articolo 2394 del Codice civile), gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali.
L’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori si prescrive in cinque anni (in base a quello che stabilisce l’articolo 2949 del Codice civile).
Secondo la Cassazione, la prescrizione decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell’insufficienza patrimoniale - che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza né alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) – ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di conoscere lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società.
A questo riguardo, i giudici di legittimità ritengono poi che sussiste una presunzione di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento e che spetti all’amministratore/sindaco convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità), dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Ne consegue che l’amministratore/sindaco dovrà non solo dimostrare che lo squilibrio patrimoniale della società si sia verificato precedentemente alla data dichiarazione di fallimento, ma anche che di tale insufficienza patrimoniale l’intero ceto creditorio potesse oggettivamente esserne a conoscenza.
Tale prova, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, dovrà fondarsi su fatti sintomatici di assoluta evidenza.
In merito poi al danno risarcibile, secondo le Sezioni unite (sentenza n. 9100/2015) la relativa liquidazione deve essere operata avuto riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore (il curatore) ha l’onere di allegare, al fine di verificare il nesso causale tra gli inadempimenti e il danno lamentato.
Nelle predette azioni, la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore, di per sé non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare. Tale criterio può essere utilizzato soltanto per la liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni per una simile liquidazione, e quindi:
■siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore;
■il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.