Sindaco unico nella Srl, lo statuto non blocca la nomina del supplente
Per Assonime è possibile l’indicazione anche in assenza di una specifica clausola
Assonime interviene sulla possibilità di procedere alla nomina del supplente in presenza di un organo di controllo monocratico (sindaco unico) nella Srl. Ad avviso dell’associazione (così «Il caso» 3/2021), la nomina del sindaco supplente potrebbe sia essere prevista da un’apposita clausola statutaria sia essere effettuata nel momento in cui la società conferisce l’incarico sindacale. A tale conclusione giunge avendo preso nota della pronuncia del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2019.
La vicenda riguarda una società che dopo aver nominato un sindaco unico e un supplente deposita tali cariche al registro delle imprese. Il giudice del registro riscontrata l’assenza delle condizioni di legge, ex articolo 2191 del Codice civile, si rivolge al Tribunale per richiedere la cancellazione della nomina del supplente. Il Tribunale ha respinto la richiesta motivando la propria decisione col principio generale di continuità dell’organo di controllo che è garantito dalla contestuale nomina del supplente.
Viene quindi superata la tesi che sostiene che, in caso di cessazione anticipata dall’incarico per qualunque causa (rinunzia, decadenza, morte) del sindaco unico, si debba necessariamente convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione.
Tale tesi enfatizza il dato normativo (l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo) per negare la possibilità di nominare un sindaco supplente.
In realtà è possibile sostenere che la precisazione contenuta nell’articolo 2477 del Codice civile attiene esclusivamente alla composizione dell’organo di controllo che, in assenza di differente previsione statutaria, è costituito da un «solo membro effettivo».
La presenza di un organo di controllo monocratico composto solo ed esclusivamente da un componente effettivo potrebbe comportare situazioni difficilmente sostenibili, dal momento che se il sindaco unico venisse a mancare per un qualunque motivo (morte, decadenza, impedimento permanente), in assenza di un supplente, l’attività della società resterebbe esposta alle conseguenze derivanti dall’assenza del controllo di legalità.
Non a caso già nel 2015 il Cndcec nel documento «Linee guida per il sindaco unico» al paragrafo 1.2 confermava la possibilità di prevedere un’apposita clausola per la nomina del supplente per garantire «la continuità dello svolgimento della funzione di vigilanza»; concetto ribadito anche nelle più recenti norme di comportamento (NC 1.1) datate 21 gennaio 2021.
La novità accolta nel caso 3/2021 Assonime è quella di poter nominare il supplente contestualmente all’effettivo anche in assenza della previsione statutaria.