Imposte

Sisma bonus anche per edifici produttivi locati

di Michele Brusaterra


Il sisma bonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati dai soggetti Ires su immobili produttivi da destinare alla locazione, visto che la finalità dell'agevolazione è quella di tutelare le persone prima ancora che il patrimonio.

L'agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 22/E del 12 marzo scorso, chiarisce così la portata della norma contenuta nei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del Dl 63/2013, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione del 50 per cento riconosciuta in presenza di interventi antisismici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del Dpr 917/1986, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La risoluzione citata fa innanzitutto presente che per individuare le unità immobiliari, abitative o produttive, che possono essere oggetto degli interventi agevolabili, occorre applicare una duplice condizione: le costruzioni, in primo luogo, devono essere localizzate territorialmente in zone sismiche cosiddette ad alta pericolosità, individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e anche in zone individuate con il codice 3; e, in secondo luogo, devono essere utilizzate per fini residenziali, anche diversi dall'abitazione principale, o per attività produttive.

Proprio con riferimento a queste ultime, e visto che la finalità della norma agevolativa in commento è quella di tutelare le persone prima ancora del patrimonio, come affermato dalla stessa agenzia delle Entrate, possono intendersi per tali sia le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, sia quelle ove vengono svolte attività professionali, produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali.

Potendo usufruire dell'agevolazione in commento anche i soggetti sottoposti a tassazione attraverso l'imposta sul reddito delle società, ossia i soggetti Ires, l'agenzia delle Entrate evidenzia che il sisma bonus può essere riconosciuto «anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione».

È bene ricordare che, sempre dal 2017, se dagli interventi antisismici deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a classi di rischio inferiori nonché se gli interventi riguardano, inoltre, parti comuni di edifici condominiali, la norma prevede una maggiorazione della detrazione che così può essere sintetizzata: i) detrazione del 70 per cento se deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, detrazione innalzata al 75 per cento se gli interventi sono effettuati nelle parti comuni di edifici condominiali; ii) detrazione dell'80 per cento se deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, detrazione innalzata all'85 per cento se gli interventi sono effettuati nelle parti comuni di edifici condominiali.

In tutti i casi la detrazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo, mentre le spesa massima su cui applicare le percentuali sopra indicate non può superare il limite di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno; in caso di realizzo degli interventi su parti comuni degli edifici condominiali, il limite di euro 96mila va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©