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Sisma bonus, il trattamento contabile e fiscale in caso di cessione del credito

Si chiedono informazioni circa il trattamento contabile e fiscale in capo alla società di costruzioni nel caso in cui l’acquirente privato ceda il sismabonus alla stessa società costruttrice

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di Massimo Ianni

La domanda

Si chiedono informazioni circa il trattamento contabile e fiscale in capo alla società di costruzioni nel caso in cui l’acquirente privato ceda il sismabonus alla stessa società costruttrice.
È corretto rilevare un credito nello stato patrimoniale in contropartita ad una sopravvenienza attiva non imponibile? L’eventuale cessione a sconto (supponiamo l’80%) del credito ad un terzo fornitore determina la chiusura del credito con rilevazione di un componente negativo non deducibile?
D. B. – Padova

Il quesito posto riguarda il tema della cessione del credito d’imposta maturato a fronte di lavori di miglioramento sismico, previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto - legge 63/2013. In particolare, il comma 1-septies prevede la possibilità per le imprese edili di ridurre il rischio sismico anche mediante demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato con successiva alienazione; in questi casi è riconosciuto il credito d’imposta (del 75% o dell’85%) all’acquirente dell’immobile che potrà cederlo all’impresa costruttrice. La società di costruzioni si troverà a vendere l’immobile “merce” ricevendo quale parte del corrispettivo il credito verso l’erario che potrà recuperare in cinque anni. La successiva cessione del credito all’80% del valore nominale determinerà una perdita su crediti (deducibile per la cedente a norma dell’articolo 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986; resta imponibile invece la sopravvenienza attiva originatasi in capo alla cessionaria). In simili casi, la società di costruzioni, cessionaria del credito e successivamente cedente dello stesso, effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:

1) al momento della cessione dell’immobile rileverà il ricavo a fronte dell’emersione del credito verso l’acquirente (che chiameremo per semplicità “Rossi”) per un importo ipotetico di 100mila euro, tralasciando, per ragioni di semplicità, gli aspetti fiscali):
DARE
Crediti verso cliente “Rossi” 100.000
AVERE
Ricavi vendita immobile 100.000

2) al momento dell’incasso, l’impresa di costruzione rileverà in contropartita al credito verso il cliente un incasso di banca ed un pagamento mediante cessione del credito d’imposta (ipotizziamolo pari al 75% della spesa ammissibile che, si ricorda, è di 96.000 euro):
DARE
Diversi
Banca 28.000
Crediti verso l'erario72.000 (75% di 96.000 euro)
AVERE
Crediti verso cliente “Rossi” 100.000

3) al momento dell’ulteriore cessione del credito all’80% del valore, la società rileverà la seguente scrittura:
DARE
Diversi
Banca 57.600
Perdite su crediti 14.400
AVERE
Crediti verso l’erario 72.000

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta riconosciuto per lavori di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico o miglioramento sismico, è entrato nell’attualità di questi giorni grazie alle novità introdotte con il cosiddetto decreto “rilancio”, decreto - legge 34/2020.
Le imprese saranno, infatti, chiamate a gestire, contabilmente e fiscalmente, la cessione del credito d’imposta in quanto è stata prevista la possibilità di cedere il credito emergente da tutte le forme di incentivo edilizio senza porre limitazioni né soggettive, né oggettive (i crediti potranno, infatti, essere ceduti sia alle imprese di costruzione che eseguono i lavori, ma anche alle banche, alle imprese di assicurazione e ad altri soggetti senza alcun collegamento all’intervento e senza alcun limite alla possibilità che i cessionari cedano a loro volta il credito ricevuto).

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