Adempimenti

Sismabonus, il 110% assorbe tutti gli interventi delle norme

Detrazione della realizzazione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo

di Andrea Barocci

Interventi strutturali nell’ambito del superbonus: è ora di far parlare le norme. In particolare, di tutti il corposo testo del Dl 34/2020, (decreto rilancio), occorre fare un piccolo sforzo di lettura dei richiami normativi contenuti nell’articolo 119.

Partiamo dal comma 4 dell’art 119. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il riferimento cardine

Analizziamo dunque il primo richiamo, quello che contiene gli articoli da 1 bis a 1 septies: il Dl 63/2013, coordinato con le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019, oltre che con il Dl 50/2017. Il testo del’articolo 1-bis fa infatti riferimento alle «spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) (...).».

Quindi c’è un richiamo, fondamentale, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi: Dpr 917 /86, articolo 16 bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). Questa norma (comma 1, lettera i) parla di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, recita la norma, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Questo è quindi l’articolo fondamentale con il quale confrontarsi per gli interventi strutturali tramite i quali fruire del superbonus: adozione di misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica. Ed è fondamentale anche il titolo dell’articolo 16 bis del Tuir, che cita espressamente il «recupero del patrimonio edilizio»; aspetto quest’ultimo di cui occorre sempre tenere conto quando si parla di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione e delle possibilità d’intervento ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 380 2001. Ricordiamoci infatti sempre che il superbonus rappresenta un’agevolazione fiscale, ma l’intervento tecnico dev’essere comunque inquadrato nell’iter edilizio e nelle norme di settore.

Gli altri interventi

Dobbiamo poi ritornare all’articolo 16 del Dl 63/2013 per trovare tutti gli altri articoli: 1-ter (estensione alle zone sismiche 3), 1-quater (detrazione del 70 o 80% proporzionale al miglioramento sismico, ma con il superbonus tutto al 110%), 1-quinquies (maggiori agevolazioni per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e anche in questo caso, con il superbonus, tutto al 110%), 1-sexies (deducibilità delle spese tecniche e agevolazioni per l’edilizia residenziale pubblica), 1-septies (agevolazioni per l’acquisto di case antisismiche qualora derivino dalla demolizione e ricostruzione).

In sintesi, il superbonus “assorbe” tutti gli interventi strutturali possibili con il bonus ristrutturazione (Dpr 917 1986) e con il sismabonus (legge di bilancio 2017), andando per di fatto a eliminare ogni premialità legata alla classificazione in quanto qualsiasi intervento è elevato al 110%.

Vi è poi una ulteriore possibilità introdotta con il comma 4-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020, che permette di portare in detrazione al 110% la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi precedentemente descritti e nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

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