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Sismabonus 110%: detrazione in dichiarazione per le spese 2022 anche se i lavori non sono ultimati

Fine dei lavori necessaria per evitare il recupero dal parte delle Entrate delle detrazioni fruite. I tempi entro cui finire i lavori fiscalmente non sono stati esplicitati

di Silvio Rivetti

La domanda

Nel 2022 ho sostenuto spese per un intervento sismabonus 110% maggiori di 96.000 euro, limite massimo ammesso per le unifamiliari. I lavori si protrarranno oltre il 31 marzo 2023. È possibile procedere con la prima rata in detrazione diretta (26.400 euro, ovvero prima rata di quattro rate del limite massimo 105.600 euro = 96.000x1,10) con la prossima dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’effettiva conclusione dei lavori (per il fine lavori credo che sussista soltanto l’obbligo imposto dal Permesso di Costruire, ovvero tre anni dall’inizio lavori)? Oppure, prima di procedere alla prima rata di detrazione diretta è necessario che i lavori siano formalmente conclusi? In tal caso dovrei ultimare i lavori prima della presentazione della prossima dichiarazione dei redditi?
F. B. - Roma

È possibile fruire in detrazione diretta, in dichiarazione dei redditi, della rata facente riferimento alle spese edilizie effettivamente sostenute nel 2022, a prescindere dall’intervenuta ultimazione dei lavori alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in questione. Non è infatti richiesto, in nessun atto di prassi dell’agenzia delle Entrate, che i lavori debbano essere necessariamente conclusi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi con cui fruire delle detrazioni disciplinate dalla legge, afferenti alle spese sostenute nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione stessa: dovendosi altrimenti impedire qualunque tipo di detrazione in relazione a lavori che, per la loro natura e il loro ordinario sviluppo, vengano a collocarsi “a cavallo” di due anni d’imposta distinti. Condizione di spettanza delle detrazioni resta, in ogni caso, la conclusione dei lavori, che obbligatoriamente dovranno essere completati per impedire il recupero delle detrazioni nel frattempo fruite (circolare 28/E/2022); nonché, nel caso del sismabonus, la dimostrazione a mezzo di documentazione tecnica dei miglioramenti antisismici conseguiti. Quanto al termine finale entro cui i lavori in questione devono necessariamente essere ultimati, nuovamente l’agenzia delle Entrate nulla specifica: dovendosi intendere l’arco temporale di validità del titolo abilitativo edilizio un temine valevole in ambito amministrativo, ma non automaticamente rilevante anche in ambito fiscale, in assenza di indicazioni in questo senso da parte della prassi erariale.

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