Imposte

Sismabonus del 110% sull’ampliamento solo con demolizione

Impossibile applicare l’ecobonus al 110% in caso di ristrutturazione demolitiva con nuovi volumi

di Alessandro Borgoglio

Rientra nel super sismabonus del 110% l’ampliamento derivante da demolizione ricostruttiva, laddove invece non è ammesso il super ecobonus del 110%, mentre, in ogni caso, non spetta l’ agevolazione per l’ incremento volumetrico risultante da ristrutturazione con ampliamento, ma senza demolizione. A queste articolate conclusioni si perviene analizzando i documenti di prassi più recenti.

La Commissione di monitoraggio del Cslp, con la nota protocollo 8047 del 2020, ha chiarito le spese relative all’ incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione e ai fini del solo super sismabonus al 110%, sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’ articolo 119 del Dl 34/2020 solo a partire dal 17 luglio 2020, data in cui il Dl 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a «innovazioni necessarie per l’ adeguamento alla normativa antisismica» all’interno della definizione della «ristrutturazione edilizia» di cui all’ articolo 3 comma 1 lettera d) del Dpr 380/2001.

La Commissione ha peraltro evidenziato che, a differenza del super sismabonus, la detrazione fiscale legata al super ecobonus al 110% non si applica alla parte eccedente il volume ante operam; in tal senso, del resto, si era già espressa l’ Enea, con la Faq 7 sul superbonus.

Tali conclusioni pongono in luce un disallineamento normativo tra le due agevolazioni, a cui la Commissione vorrebbe porre rimedio proponendo al legislatore uno specifico intervento uniformatore: si tratta comunque di conclusioni specifiche per l’ ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, nell’ ambito di interventi qualificabili come ristrutturazioni edilizie.

Nella diversa ipotesi di ristrutturazione con ampliamento, ma senza demolizione, invece, le conclusioni mutano: secondo le Entrate, infatti, in tal caso la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir «compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. …. I richiamati chiarimenti si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico rilevanti ai fini dell’ accesso al superbonus» (risposta a interpello 24/2021).

Tale precisazione «in merito agli interventi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, si ritiene ancora valida anche a seguito delle modifiche apportate dall’ articolo 10, comma 1, lettera b), n. 2 del Dl 76/2020 (decreto Semplificazioni) all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380 del 2001 (Testo unico dell’ edilizia). Ciò in quanto le richiamate modifiche, riguardano il diverso caso in cui siano realizzati interventi edilizi di «demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti» (risposta 12/2021).

Per le Entrate, quindi, soltanto in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la maggior volumetria può accedere al super sismabonus del 110%, grazie alla modifica normativa apportata dal Dl 76 a decorrere dal 17 luglio 2020, mentre tale modifica non riguarda invece il diverso caso della ristrutturazione con ampliamento, ma senza demolizione, sebbene anch’ esso rientri nell’ ambito della ristrutturazione edilizia (si veda risposta a interpello 11/2021).

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