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Sismabonus acquisti ordinario, i requisiti necessari per i rogiti stipulati entro fine 2024

Il professionista incaricato può apporre il visto di conformità per il sismabonus acquisti che consente una detrazione dell’85% su 96mila euro

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di Marco Zandonà

La domanda

Mi trovo nella condizione di dover apporre il visto di conformità sulla comunicazione di sconto in fattura relativa a un sismabonus acquisti per il quale è stato presentato un permesso di costruire. Secondo la prassi dell’agenzia delle Entrate, quando sussistono i presupposti per cui sia possibile beneficiare del sismabonus in versione superbonus, «il contribuente potrà beneficiare, per gli interventi sismabonus, solo delle disposizioni in esame previste dal decreto Rilancio» (circolari 28/E/2022 e 23/E/2022), sancendo l’obbligo del sismabonus (anche acquisti) in versione superbonus. Dato che l’impresa di costruzione ha venduto gli appartamenti a persone fisiche, ad oggi sussistono i presupposti per cui sia possibile beneficiare del sismabonus acquisti in versione superbonus. Tuttavia poiché il cantiere è nato come un sismabonus ordinario, e non come un superbonus, non è stata presentata la Cilas, ma il permesso di costruire. Non essendo stata presentata la Cilas, vengano a mancare i presupposti del superbonus? In caso di risposta affermativa dovrò trattarlo e vistarlo come un sismabonus acquisti ordinario?
E. B. - Genova

Se si tratta di rogiti stipulati nel 2024 il superbonus acquisti non è più applicabile (110% di 96.000), ma si rende applicabile il sisambonus acquisti ordinario (detrazione dell'85% di 96.000 euro) per i rogiti stipulati entri il 31 dicembre 2024 rispetto al quale non è necessaria la Cilas ma il permesso di costruire trattandosi, comunque, di intervento di demolizione e ricostruzione (articolo 16, comma 1 septies Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre...