Adempimenti

Sismabonus, arrivano altre conferme per l’asseverazione postuma

L’agenzia delle Entrate ribadisce il principio affermato nei giorni scorsi con altri due interpelli

immagine non disponibile

di Giuseppe Latour

In caso di operazioni di demolizione e ricostruzione, l’asseverazione collegata al sismabonus può essere presentata anche dopo il permesso di costruire. A condizione, però, che il Comune rientri in una zona sismica dove, in fase di presentazione del progetto, la legge impediva l’accesso alle agevolazioni.

Si tratta di un principio affermato, nelle scorse settimane, dalla risoluzione 38/E dell’agenzia delle Entrate. Ma che si sta sempre più consolidando. Tanto che, pochi giorni fa, l’agenzia lo aveva ribadito con la risposta a interpello n. 281. E adesso, a breve distanza, gli interpelli n. 297 e 298 del 1° settembre arrivano, ancora una volta, alla stessa conclusione.

Al centro di tutte queste risposte c’è la norma che dà la possibilità di ottenere il sismabonus, attraverso operazioni di demolizione con ricostruzione, a imprese che poi rivendono i loro immobili. In tutti questi casi, la domanda non è stata corredata dall’asseverazione della classe di rischio (che sarebbe servita per ottenere lo sconto), perché al momento dell’intervento era ancora in vigore una formulazione della norma che escludeva la zona sismica 2 dal perimetro dell'incentivo. La legge del tempo, insomma, limitava lo sconto fiscale, ma poi è cambiata e adesso include anche la zona 2.

In questi casi, l’asseverazione tardiva è eccezionalmente ammessa. A dirlo è stato anche il ministero delle Infrastrutture, attraverso un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il suo massimo organo tecnico consultivo. L’agevolazione si applica «indipendentemente dall’effettuazione degli adempimenti ordinariamente previsti ai fini dell’ottenimento del sismabonus».

L’asseverazione può, cioè, essere presentata in un momento successivo. Con un solo limite: deve arrivare entro il rogito con il quale viene ceduto l'immobile oggetto di sconto. Questo assetto viene confermato dalle Entrate, in tutte queste risposte, per «non precludere l’applicazione del beneficio nelle ipotesi in cui l’adempimento in parola non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme vigenti al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell'agevolazione».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©