Adempimenti

Slalom tra vincoli per assumere con lo sconto sui contributi

Deroghe parziali per l’agevolazione per under 36 fruibile da quest’anno

Per poter fruire legittimamente degli incentivi contributivi che la legge prevede in favore delle aziende in caso di nuove assunzioni di determinate categorie di lavoratori, le condizioni da rispettare sono molteplici. Alcune di esse sono specifiche, vale a dire proprie dell’agevolazione introdotta. Tale soggettività, ovviamente, le rende variabili in funzione della tipologia di facilitazione cui il datore di lavoro fa ricorso. Altre, invece, sono generali. Queste ultime, presenti nell’ordinamento giuridico ormai da diversi anni, meglio conosciute come “principi generali di fruizione degli incentivi”, trovano applicazione trasversalmente, interessando tutte le forme di assunzioni agevolate.

REQUISITI E DEROGHE

Esistono, poi, anche vincoli che condizionano l’accesso agli aiuti, previsti sia dal regolamento interno che da quello comunitario; si tratta della cosiddetta correntezza contributiva (certificata dal possesso del Durc) ma anche dell’impossibilità di fruire degli esoneri da parte di chi non rispetta i Ccnl ovvero non è in regola con alcune disposizioni previste in materia di sicurezza e lavoro. Sul fronte comunitario, inoltre, è necessario che l’agevolazione rispetti i parametri fissati dai regolamenti dell’Ue.

Certo è che il quadro per i datori di lavoro che vogliono assumere e dei loro consulenti è molto complesso. Alcune volte in passato, così come attualmente per la decontribuzione per le assunzioni di under 36, in via interpretativa, si è individuata una specialità della norma regolamentatrice dell’assunzione agevolata, al fine di permettere il superamento di talune delle condizioni. La mappa è articolata e di non agevole lettura.

Nella tabella pubblicata a fianco abbiamo riepilogato, con riferimento alla recente circolare Inps 56/2021 emanata per regolamentare l’assunzione incentivata di giovani prevista dalla legge 178/2020, alcune delle condizioni, parte delle quali derogate dall'Istituto, per via della già richiamata specialità della disposizione. La tabella si commenta da sola ed evidenzia la complessità, che necessita di un intervento correttivo.

Spesso alcuni datori di lavoro, resi edotti delle varie limitazioni, rinunciano all’assunzione; altri, vista anche l’esiguità che spesso caratterizza il risparmio, assumono ordinariamente rinunciando a ogni agevolazione, in tal modo vanificando anche la finalità cui tende la norma, ovvero quella di favorire l'accesso o il reinserimento nel modo del lavoro di particolari categorie di soggetti, spesso con svantaggi occupazionali.

Quanto ai risparmi, va peraltro rilevato come sia stato ridimensionato l’ammontare delle riduzioni contributive. Non è più il tempo degli sgravi totali. Ci si muove entro un limite definito che, in genere, è dato da un tetto di 6.000 euro annui, oltre i quali i contributi eccedenti sono dovuti. A essere penalizzate sono le aziende che si avvalgono di personale altamente specializzato, con retribuzioni adeguate al loro grado di conoscenza e dunque, più elevate rispetto allo standard contrattuale.

Forse è giunto il momento di tornare sul tema prevedendo un riordino complessivo del sistema degli incentivi. Per le aziende già gravemente provate dalla crisi, l’inserimento di nuove risorse dovrà essere fortemente incentivato e disciplinato da norme chiare che non penalizzino i lavoratori (si pensi, a titolo di esempio, alla condizione sinceramente incomprensibile consistente nell’assenza, nell’intera vita lavorativa del soggetto da assumere, di un precedente rapporto a tempo indeterminato, magari conclusosi 15 anni prima della nuova assunzione). Ma, soprattutto, le misure incentivanti dovranno essere di facile attuazione e caratterizzate da condizioni di accesso oltremodo limitate. I benefici vanno agevolmente riconosciuti e si devono eseguire – anche a posteriori - i necessari controlli di legittimità da parte degli uffici ispettivi dei vari organismi.

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