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Sms solidali, il Registro unico del Terzo settore cambia la platea dei beneficiari

Per le erogazioni effettuate tramite credito telefonico non spetta l’accesso alle misure agevolative previste sotto forma di deduzione/detrazione ai fini Ires

Sms solidali: con l’avvio del Registro unico del Terzo settore, cambia il novero degli enti beneficiari. Tra le diverse modalità di esercizio delle attività di raccolta fondi, le linee guida emanate dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali in base all’articolo 7 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o «Cts») – di cui al Dm 9 giugno 2022 – ricomprendono espressamente anche quelle effettuate attraverso numerazioni solidali. Vale a dire quelle erogazioni che avvengono tramite l’invio, da parte dell’utente donante, di un sms a un numero dedicato all’ente beneficiario.

La raccolta fondi

Si tratta di una modalità di fundraising destinataria di uno specifico codice di autoregolamentazione dell’Agcom. Una disciplina, quest’ultima, aggiornata da ultimo lo scorso febbraio al fine di coordinare quanto previsto con le novità in materia di Terzo settore. Prova ne è l’ambito soggettivo dei beneficiari della numerazione solidale. Rientrano a pieno titolo gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Ma non solo. Tenuto conto del recente avvio del Runts, sono ammessi alla procedura in parola anche le organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) attualmente in corso di trasmigrazione dai previgenti registri e le Onlus. Un’impostazione che, del resto, conferma quanto già previsto in tema di sms charity dal Dm 5 febbraio 2019 dal ministero dello Sviluppo economico. Agcom delinea la procedura e le tempistiche per l’assegnazione del numero solidale, nonché indica i documenti da fornire per attestare la qualifica, che variano a seconda che gli enti abbiano già perfezionato l’accesso nel Runts. In particolare, per gli enti già Ets, basterà presentare la determina di iscrizione nel Registro unico. Per le Onlus e le Odv/Aps in trasmigrazione, occorrerà invece allegare la comunicazione di iscrizione nei previgenti registri, oltre ad atto costitutivo e statuto.

Le numerazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per iniziative nel campo della raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale. Sul punto il Codice di autoregolamentazione Agcom specifica infatti che le numerazioni non potranno essere assegnate per sostenere iniziative promosse da Ets che siano anche associazioni sindacali, consumeristiche, di categoria o partiti politici. Una disposizione che sembra tuttavia non tener conto della circostanza che gli enti in parola sono già esclusi dall’ambito degli Ets. Ciò in quanto, per espressa previsione normativa, non possono assumere la veste di Ets le Pubbliche Amministrazioni, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni datoriali, nonché gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo dai suddetti enti esclusi (articolo 4, comma 2, del Cts).

A livello operativo, gli Ets che richiedono la numerazione saranno tenuti al rispetto delle tempistiche tecniche necessarie per la verifica dei requisiti e l’attivazione della procedura. Ciò anche tenendo conto che la richiesta dovrà essere presentata entro il primo giorno del mese precedente a quello in cui si intende iniziare la raccolta fondi. Per le raccolte fondi da effettuarsi nel mese di settembre, la richiesta deve pervenire entro il 20 luglio.

Gli effetti fiscali

Ultimo profilo riguarda poi il tema fiscale. Per le erogazioni effettuate tramite credito telefonico non spetta, per espressa previsione normativa, l’accesso alle misure agevolative previste sotto forma di deduzione/detrazione ai fini Ires (articolo 1, comma 52, della legge 124/2017 e articolo 4, comma 1, del Dm 5 febbraio 2019). Un’esclusione che tuttavia apre qualche riflessione sulla possibilità di accogliere questa modalità erogativa all’interno delle misure fiscali agevolative. Va detto, infatti, che l’unica ipotesi di esclusione prevista dal Cts dal regime di detrazione/deduzione, con riferimento alle erogazioni liberali, riguarda il caso in cui le donazioni in denaro a favore degli Ets avvengano in contanti. Con la specifica che rientrano nel novero agevolativo tutti quei versamenti effettuati a mezzo di banche, uffici postali o con sistemi che garantiscano la tracciabilità (articolo 23 del Dlgs 241/97). Dunque, sebbene l’erogazione mediante credito telefonico non sia inclusa tra i metodi di cui all’articolo 23, appare indubbio il carattere “tracciabile” del pagamento in questione. In questi termini andrebbe quindi valutata l’opportunità di rivedere l’interpretazione restrittiva inserita nel decreto in esame al fine di estendere i benefici fiscali anche al caso di specie. Sotto il profilo Iva, invece, confermando l’orientamento di prassi dell’Agenzia, si specifica poi che tali importi non hanno rilevanza ai fini Iva, trattandosi di erogazioni versate senza natura di corrispettivo a titolo di liberalità (risoluzione dell’agenzia delle Entrate, n. 124/E/2005).