Società agricole, modello Irap per determinare il contributo camerale
La dichiarazione Irap va in soccorso al contributo camerale e deve essere compilata anche dalle società agricole che, pur essendo esenti dall’imposta regionale, devono determinare il contributo dovuto alla Camera di commercio in base al fatturato. Le istruzioni al modello Irap precisano infatti che i soggetti che svolgono esclusivamente attività agricole, potenzialmente rientranti nel reddito agrario per le quali è prevista l’esclusione da Irap ai sensi dell’articolo 1, comma 70 della legge 208/2015, non sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato. Tali soggetti dovranno compilare il modello Irap seguendo le normali modalità al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del contributo alle Camere di commercio. In sostanza sono obbligate tutte le società agricole diverse dalla società semplice.
Tenuto conto che il ministero dello Sviluppo economico definisce la base imponibile del diritto camerale “fatturato” si chiede perché non si assuma il volume d’affari Iva, liberando così molte società agricole dall’obbligo della dichiarazione Irap per la quale in qualche caso l’onere della compilazione è più elevato del diritto medesimo.
Nei modelli Irap 2018 si riscontra una novità che incontriamo soltanto per le società di persone, dove si riporta nella colonna 11 del quadro VP il valore della produzione realizzato con le attività rientranti nel reddito agrario da sottrarre alla base imponibile irap. Se ad esempio una snc, svolge esclusivamente attività agricola rientrante potenzialmente nel reddito agrario, compila l’apposita sezione del quadro VP e poi sottrae l’intero valore della produzione nel rigo 11; ne consegue che la base imponibile risulterà pari a zero. Se invece la società svolge altre attività agricole non rientranti nel reddito agrario (esempio agriturismo) il valore della produzione prodotto con tale ultima attività rimane imponibile Irap con la aliquota dell’3,9% o diversa aliquota regionale. Invece nel quadro relativo alla determinazione del valore della produzione per le società di capitali o per quelle che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il medesimo criterio, si porta in diminuzione il valore della produzione derivante dalla attività agricole nel rigo IP 43, indicando il codice 11.
Ricordiamo che l’esenzione da Irap riguarda tutte le imprese agricole, indipendentemente dalla natura giuridica, che esercitano le attività rientranti nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir); sono escluse da Irap inoltre le cooperative agricole che trasformano, manipolano e vendono prodotti conferiti prevalentemente dai soci (articolo 10 del Dpr 601/73) e le cooperative forestali (articolo 8 del Dlgs 227/2001).
Le imprese agricole individuali e società semplici se usufruiscono della esenzione da Irap non compilano il modello, mentre lo devono compilare gli altri soggetti al solo fine dei fornire la base di calcolo del contributo camerale.
In sostanza la dichiarazione Irap deve essere comunque compilata dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, dalle società di capitali e cooperative in quanto questi soggetti determinano il contributo camerale in base al fatturato. In effetti per fatturato si intende l’ammontare complessivo dei ricavi, compresi gli altri ricavi e proventi, dichiarati ai fini Irap e quindi calcolato per competenza. Invece le imprese agricole individuali e società semplici pagano il diritto alla Camera di commercio in misura fissa per cui non è richiesta la presentazione della dichiarazione Irap.
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