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Società agricole di persone, è ammesso l’amministratore plurimo

di Angelo Busani

Nelle società agricole di persone (società semplici, in primis) è ammesso il cosiddetto amministratore “itinerante”, titolare della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), vale a dire una persona che amministra una pluralità di società; e ciò in quanto solo nelle società agricole di capitali si applica la norma secondo cui la «qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società» (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 29 marzo 2004, n. 99). Lo afferma la Corte di cassazione nell’ordinanza 8430 del 30 aprile 2020.

Per potersi dire “agricola” (e beneficiare dei vantaggi conseguenti a questa qualificazione, ad esempio quelli inerenti la tassazione dell’acquisto dei fondi agricoli):

la società di persone deve avere «almeno un socio» (il cosiddetto “socio qualificante”; per gli altri soci non è invece prescritto alcun requisito), oltre che iscritto «nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale» (articolo 1, comma 5-bis, Dl n. 194/2009), «in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale» (articolo 1, comma 3, lett. a), Dlgs n. 99/2004), con la precisazione che nelle società in accomandita semplice si deve trattare di un accomandatario;

la società di capitali e la società cooperativa devono avere «almeno un amministratore» (il cosiddetto “soggetto qualificante”, il quale, se si tratta di cooperativa, deve anche essere socio), oltre che iscritto «nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale» (articolo 1, comma 5-bis, Dl n. 194/2009), «in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale» (articolo 1, comma 3, lett. c), Dlgs n. 99/2004: pertanto, chiunque - anche se si tratti di un soggetto “non agricoltore” e con l’eccezione, sopra accennata, relativa al “socio qualificante” di società cooperativa - può essere socio di queste società di capitali).

Il problema è che la «qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società» (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs n. 99/2004) e che, quindi, si tratta di capire se la norma in questione si riferisca all’amministratore Iap di società di capitali (che può anche non essere socio della società) o anche al socio Iap amministratore di società di persone.

La Cassazione afferma, dunque, che detta norma si riferisce al solo amministratore “qualificante” di società di capitali: egli, quindi, non può apportare la sua qualifica di Iap a più di una società di capitali: invece, per il “socio qualificante” di società di persone non vi è il limite di poter apportare questa sua qualità di Iap a una sola società di persone (e non è rilevante che egli sia anche socio di altra o altre società di persone o di una o più società di capitali): pertanto, è ben possibile che la stessa persona fisica Iap abbia la qualità di “socio qualificante” di una pluralità di società di persone, e ciò anche se in esse (o in una di esse) egli assuma la qualità di “socio amministratore”. Alla medesima conclusione era già giunta la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, con una nota prot. n. 909-32505/2006 del 20 luglio 2006.

Secondo i giudici di legittimità, il senso della norma in questione è che il legislatore, con essa, ha inteso evitare che un soggetto in possesso della qualifica di Iap assumesse il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente «sfruttamento di tale tipologia societaria», dando così luogo al «fenomeno abusivo» del cosiddetto “Iap itinerante”; invece, tale «fenomeno abusivo non risulta altrettanto agevolmente perseguibile per mezzo delle società di persone», dal momento che la relativa disciplina prevede, al riguardo, un requisito diverso; vale a dire che la persona fisica Iap acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.