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Società agricole, resta l’obbligo anche per la dichiarazione Irap 2022

Nonostante l’esonero dall’imposta società di capitali e di persone devono compilare il modello per il diritto camerale

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

L’articolo 1, comma 70, della legge di Bilancio per l’anno 2016 ha modificato il dettato dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997 disponendo che l’esercizio delle attività agricole comprese nel dettato dell’articolo 32 del Dpr 917/1986 non sia produttivo di base imponibile ai fini Irap. Si tratta delle attività agricole di coltivazione, selvicoltura, allevamento non eccedente il rapporto con il terreno condotto, produzione di vegetali entro due piani, nonché delle attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli elencati nel decreto ministeriale delle attività agricole connesse.

Se il soggetto che svolge tali attività è costituito sotto forma di società di capitali o società di persone diverse dalla società semplice, bisognerà comunque redigere e trasmettere la propria dichiarazione Irap. Tale modello serve, infatti, a determinare la base di calcolo del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio e pertanto non può essere omesso.

Nel caso di società di persone in contabilità semplificata, o in contabilità ordinaria che non hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole dell’articolo 5, si dovrà compilare la sezione I del quadro IP, avendo cura di indicare nel rigo IP11 il valore della produzione imputabile allo svolgimento delle attività agricole sopra indicate. Le società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali, invece, dovranno compilare la sezione II del quadro IP indicando nei righi IP37 e IP43 la quota relativa alle variazioni in aumento e diminuzione del valore della produzione riferita all’attività agricola esclusa. Il codice da indicare sarà sia per le variazioni in aumento che in diminuzione il codice 11.

Allo stesso modo, le società di capitali dovranno compilare il quadro IC, relativo a tale tipologia societaria, indicando nella sezione IV, nei righi IC 51 e IC57 la quota relativa alle variazioni in aumento e diminuzione del valore della produzione riferita all’attività agricola esclusa. Il codice da indicare sarà sia per le variazioni in aumento che in diminuzione sarà il codice 11.

È importante sottolineare che l’esclusione dalla base imponibile Irap delle attività agricole non è correlata alla determinazione catastale del proprio reddito. Questo significa che tutte le società che svolgono una attività agricola compresa nel novero dell’articolo 32 sono esonerate dall’Irap, anche se non determinano le imposte dirette su base catastale. Ad esempio, anche le società per azioni, che non possono optare per la determinazione catastale del reddito, escluderanno dalla propria base imponibile Irap il valore della produzione imputabile allo svolgimento della attività agricola. Allo stesso modo, le società costituite sotto forma di società di persone, diverse dalle società semplici, e le società a responsabilità limitata che svolgono attività agricole e che non hanno optato per la determinazione catastale dei redditi ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, escludono comunque dalla base imponibile Irap il valore della produzione relativo alle attività agricole comprese nell’articolo 32.

Nel caso di imprese che svolgono sia attività agricole rientranti nell’alveo del reddito agrario, sia attività diverse, il valore della produzione rilevante ai fini Irap dovrà essere abbattuto solo della parte imputabile alle attività agricole. Così facendo si porterà a tassazione solo la quota imputabile alle attività eccedenti l’articolo 32. È il caso, ad esempio, delle attività di allevamento eccedente, o di trasformazione di prodotti agricoli non compresi nel decreto ministeriale delle attività connesse.

Le società semplici agricole, a differenza delle altre società, se svolgono solo attività agricole comprese nel reddito agrario sono escluse dalla redazione e compilazione della dichiarazione Irap.