Imposte

Società benefit, i costi per l’attività sociale sono inerenti (e deducibili)

Spese e oneri devono essere sostenuti per perseguire le attività specifiche indicate nell’oggetto sociale

di Dario Deotto e Stefano Zanardi

Sono molti gli interrogativi di natura tributaria riguardanti le società benefit. Il principale, senza ombra di dubbio, è quello della deduzione dei costi riferiti alle finalità di beneficio comune.

Le società benefit sono quelle che «nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (comma 376 della legge 208/2015). In sostanza, si tratta di un tipo di società – di derivazione statunitense – che ha uno scopo per così dire “duale”: all'attività economica “classica”, svolta per suddividere gli utili, si affianca un’attività cosiddetta “sociale”, che il legislatore ha volutamente lasciato molto ampia.

Il maggior problema che si pone è – come anticipato – quello della deducibilità (o meno) di tutti quei costi e oneri sostenuti nell’ambito dell’attività orientata alle finalità di beneficio comune, posto che la norma non dispone nulla al riguardo.

La questione va indubbiamente affrontata sotto il profilo dell’inerenza. È oramai pacifico – specie dopo il mutamento giurisprudenziale di legittimità a partire dall’ordinanza 450/2018 della Cassazione – che l’inerenza nella determinazione del reddito d’impresa è una vicenda solo di tipo qualitativo e che, trattandosi di un principio sovraordinato, non è disciplinata dalla previsione dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

L’inerenza rappresenta il collegamento che si ha tra un componente di reddito e l’attività economica esercitata (non quindi con i ricavi). Il giudizio di inerenza opera, dunque, su un livello “preventivo” generale e più alto rispetto alle singole disposizioni del Tuir, essendo volto a cogliere se si realizza quel necessario collegamento, anche in via prospettica, tra il componente economico e l’attività svolta. Si tratta di un giudizio, in definitiva, circa la connessione tra un componente di reddito e l’attività esercitata, o da esercitarsi in via prospettica.

In tutto questo occorre stabilire, quindi, se per la società benefit possono risultare inerenti i costi e gli oneri riferiti alle finalità di beneficio comune.

Consideriamo che lo svolgimento di attività aventi come finalità il beneficio comune è condizione imprescindibile affinché una società possa qualificarsi come “benefit”. Inoltre – in base al comma 381 della legge 208/2015 – l’inosservanza degli obblighi previsti costituisce specifico inadempimento dei doveri imposti agli amministratori. Con la conseguenza che la realizzazione di attività di beneficio comune risulta connaturata all’attività economica della società. Tutto ciò porta a ritenere che si realizzi quell’indissolubile legame tra la spesa e l’attività dell’impresa – in sostanza il principio di inerenza – anche per tutti gli oneri sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune specificatamente indicate nell’oggetto sociale. Con la conclusione che tali spese e oneri devono essere ritenuti inerenti per la società benefit, non potendo essere considerati estranei all’esercizio dell’attività né tantomeno essere reputati in qualche modo “agevolazione”.

L’inerenza delle spese e degli oneri in argomento è confermata indirettamente anche dal fatto che la legge prevede delle disposizioni ad hoc per garantire la trasparenza dell’operato della società, applicando sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e demandando la vigilanza all’Autorità antitrust.

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