Imposte

Società benefit, tax credit da indicare nella nota di bilancio o sul sito

Le modalità di accesso al credito d’imposta previste dal decreto attuativo

di Marco Nessi e Stefano Della Bella

Il Dm 12 novembre 2021 con le “Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit” (pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” del 14 gennaio 2022 n. 10), ha definito le modalità di accesso al credito d’imposta, che agevola nella misura del 50% (entro il limite massimo di 10mila euro per ciascun beneficiario) i costi sostenuti per la costituzione o trasformazione delle società benefit disciplinato dall’articolo 38-ter del Dl 34/2020.

I beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
•sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
•svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria;
•si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Viceversa, sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lettera d) del Dlgs 231/2001.

Le spese agevolate

Sono agevolate le spese sostenute dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per la costituzione o per la trasformazione in società benefit. In particolare, rientrano tra le spese ammissibili:
•le spese notarili;
•le spese di iscrizione nel Registro delle imprese;
•le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Viceversa, non sono agevolabili le spese relative alle imposte e tasse (l’Iva può rientrare nell’agevolazione soltanto se costituente un costo effettivo non recuperabile in capo al beneficiario)

L’istanza

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una domanda telematica (in cui dichiarare il possesso dei requisiti previsti e riportare l’elenco delle spese sostenute) attraverso la procedura informatica che sarà messa a disposizione sul sito del Mise.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con un provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Il cumulo

Il credito d’imposta può essere cumulato con altri aiuti a titolo di “de minimis”, nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di importanza minore. Inoltre, l’agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica relative alle stesse spese ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il Mise trametterà all’agenzia delle Entrate l’elenco delle società benefit che sono ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Successivamente, l’Agenzia comunicherà al Mise l’elenco delle società benefit che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

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In applicazione del principio di trasparenza, i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad adempiere agli obblighi informativi previsti in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche. Pertanto, l’ammontare del credito d’imposta deve essere indicato nella nota integrativa del bilancio oppure sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Questi obblighi non sono applicabili nel caso in cui l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dovesse essere inferiore a 10mila euro nel periodo considerato. L’inosservanza di questo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

In caso di mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione amministrativa, dopo il decorso di 90 giorni dalla contestazione, è prevista la restituzione integrale del beneficio.

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