Professione

Società di capitali, sì al commercialista come socio di minoranza

Le incompatibilità del commercialista e la qualifica di socio in società di capitali: chiarimenti dal Cndcec

di Federico Gavioli

È consentito al commercialista essere socio di minoranza di società di capitali a meno che non si accerti che l’iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società; ai fini della valutazione della incompatibilità, infatti, non appare rilevare tanto la semplice circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso l’esercizio concreto dell’attività di impresa, per il perseguimento di un interesse proprio.

Il Cndcec con il Pronto ordini 149, del 19 settembre, pubblicato sul sito il 23 settembre fornisce nuovi chiarimenti su una questione che interessa, molto da vicino, l’attività professionale quotidiana dei commercialisti.

I quesiti posti al Cndcec

Le due domande di chiarimenti poste da un ordine territoriale, al Cndcec, si possono così sintetizzare:

-nella prima è chiesto se possa ritenersi, o meno, incompatibile il commercialista iscritto all’albo che detiene il 40 per cento del capitale sociale di una Srl esercente l’attività di consulenza economico, finanziaria, commerciale, immobiliare ed organizzativa rivolta alle imprese e ai privati, nel caso in cui il restante 60% delle quote della società sia detenuto dalla sorella non convivente, la quale ricopre anche la carica di amministratrice unica;

-nel secondo quesito è trattato il caso di un commercialista che assume la carica di consigliere di amministrazione, senza rappresentanza legale o poteri delegati operativi, di una Srl che vede come socia al 66,67% la sorella non convivente del professionista, la quale ricopre la carica di amministratrice delegata della medesima società che svolge attività di conduzione, direzione e gestione di società e imprese.

La risposta del Cndcec

Nel fornire i chiarimenti, il Cndcec richiama le incompatibilità contenute nel Dlgs 139 del 2005 , all’articolo 4, comma 1, lettera c). Nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali, le incompatibilità del commercialista ricorrono nel caso in cui l’iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società (ad es. socio di maggioranza) e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori.

Il Cndcec, in conclusione, formula le seguenti risposte, in riferimento ai quesiti posti:

a) lo status di socio di minoranza di società di capitali è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione, tuttavia, qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze.

La partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia etc., rende incompatibile l’attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza del commercialista iscritto sui detti soggetti e l’interesse economico dello stesso;

b) l’assunzione della carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente in una società di capitali è sempre compatibile con l’esercizio della professione a meno che non si accerti che, il commercialista eserciti il proprio controllo o influenza sulla società e gestisca, attraverso un soggetto terzo, la società.

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