Società di cartolarizzazione, è a rischio la trasparenza
Per le società di cartolarizzazione (Spv) pochi vincoli nella redazione dei bilanci, vediamo perché. La legge 96 del 21 giugno 2017 ha introdotto nella legge 130/99 «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» un nuovo articolo - il 7.1 cartolarizzazione dei crediti deteriorati da parte di Banche e intermediari finanziari - laddove viene sinteticamente introdotta la possibilità per le società di cartolarizzazione che si sono rese cessionarie di tali crediti di:
concedere finanziamenti
acquisire o sottoscrivere azioni, titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione dei crediti.
Entrambe le operazioni devono essere finalizzate a migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione.
A sua volta il nuovo articolo 7.1 al comma 2 richiama le Spv di cui all’articolo 3 della legge medesima e ancora i contenuti dell’articolo 1, comma 1 ter introdotti dal Dl 91/2014, convertito nella legge 116/2014 in materia di erogazione di finanziamenti da parte di Spv e sottoscrizione dei relativi titoli.
In tale sede viene sostanzialmente previsto come la gestione dei nuovi finanziamenti deve essere affidata a un soggetto professionale con le necessarie abilitazioni (banca, intermediario ex articolo 106 del Tub, eccetera) .
Sarà utile comprendere attraverso posizioni interpretative ufficiali la concreta realizzabilità di tali erogazioni dal momento che si tratta di agire su posizioni creditorie già deteriorate in passato e il comma 1 ter, lettera c) dispone che «la banca o l’intermediario - che individua i prenditori dei finanziamenti - trattenga un significativo interesse economico nell’operazione».
Quanto all’articolo 3 della legge 130/99 esso definisce il concetto di «patrimonio separato» con riguardo ad ogni operazione di cartolarizzazione nonché le attività gestionali consentite alla Spv su detto patrimonio ovvero sull’impermeabilità rispetto ad azioni di terzi, il tutto a sua volta con rimando ai contenuti dell’articolo 2 precedente. Tralasciando in questa sede l’evidente incongruenza con l’espressione utilizzata al successivo articolo 7 ter della stessa legge, laddove il legislatore cita con evidenti ricadute bilancistiche i «patrimoni destinati» di cui all’articolo 2447 bis del Codice civile, l’articolo 2 tratta la Spv e la sua governance come un mero gestore passivo di un patrimonio a servizio dei sottoscrittori dei titoli. In tal senso vanno lette le previsioni circa i soggetti professionali cui affidare emissione e collocamento titoli, incasso dei crediti, eccetera.
Ed è sempre in questa logica di Spv gestore che a seguito dell’introduzione dei principi Ias/Ifrs - vedi Dlgs 38/2005 - il Provvedimento Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 aveva previsto l’indicazione di detti patrimoni - rectius separati - nella sola nota integrativa al bilancio.
Nel seguito tuttavia vari provvedimenti legislativi e di banca d’Italia hanno fatto sì che da un lato le Spv venissero espunte dall’articolo 107 del Tub per trovare collocamento in uno speciale elenco tenuto da Banca d’Italia - da ultimo Provvedimento 1° ottobre 2014 - ed ora con il provvedimento del 9 dicembre 2016 sia stata soppressa l’indicazione in tema di redazione del bilancio contenuta nel provvedimento del 2006 sopra citato.
La conclusione attuale è che le centinaia di Spv oggi presenti sul mercato italiano sono prive di riferimenti bilancistici precisi (Dlgs 139/2015 ovvero Ias/Ifrs) mentre al tempo stesso appare utile, per non dire necessario, verificare la compatibilità di una struttura diciamo di mera gestione passiva delle Spv con la nuova e più ampia tipologia di operazioni quali concessione di crediti, acquisto di titoli eccetera introdotti dalla legge 96/2017, ivi inclusi i connessi aspetti di rischio ed i risvolti di carattere fiscale.
In tal senso la definizione da parte degli enti preposti degli schemi di bilancio obbligatori per le Spv sarebbe utile per rendere trasparente verso il pubblico la loro attività e l’operatività dei propri organi societari : in concomitanza con il Provvedimento del 9 dicembre 2016 sul sito bankitalia circa gli schemi appariva l’indicazione «la materia esula dalla competenze della Banca riguardando l’applicabilità di norme di legge ».