Società di comodo, assist dai nuovi bilanci per evitare il regime
Società di comodo al test interpelli, ma solo dopo aver attentamente considerato le ricadute fiscali delle nuove regole contabili. I proventi «ex straordinari», esclusi quelli da cessione di azienda, migliorano i calcoli di operatività e potrebbero far uscire la società dai vincoli della norma.
Proventi ex straordinari
L’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico disposta dei nuovi principi contabili 2016 ha prodotto svariate ricadute fiscali nel calcolo del reddito di impresa e dell’Irap 2017.
Per disciplinare queste ricadute, l’articolo 13-bis del Dl 244/16 ha stabilito che il richiamo contenuto in norme fiscali ai componenti positivi e negativi di cui alle voci A) e B) del conto economico va inteso come riferito a tali voci assunte al netto delle plusvalenze e minusvalenze straordinarie derivanti da trasferimenti di azienda.
La novità contabile ha un importante impatto anche sul test di operatività delle società di comodo. L’articolo 30 della legge 724/94 prevede infatti che, per il confronto con i valori presunti in base alle percentuali applicate alle immobilizzazioni, si devono considerare i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, “esclusi quelli straordinari”, risultanti dal conto economico. Conseguentemente, la classificazione di proventi “ex straordinari” – diversi da quelli derivanti da trasferimenti aziendali – nella voce A5 del conto economico influenza positivamente il valore da utilizzare per il test (Assonime, circolare 14/2017).
Media triennale
Il calcolo della operatività si effettua, come noto, sulla base della media triennale degli importi contabilizzati (2014-2015-2016), sicché viene spontaneo chiedersi se la descritta riclassificazione (dalla voce E20 alla voce A5) possa influire (favorevolmente) sul test anche con riferimento al 2015, anno per il quale, ai fini comparativi, si deve applicare retrospettivamente la nuova regola contabile. La risposta è, a nostro avviso, negativa. I proventi del 2015 da utilizzare nel calcolo della media devono essere quantificati quali risultanti dal bilancio di tale esercizio redatto secondo le regole allora in vigore. Ad esempio, si ipotizzi una Srl che (non avendo rimanenze o proventi finanziari), nel bilancio 2014 ha iscritto ricavi e altri proventi (A1 + A5) per 1.000; nel bilancio 2015 la Srl ha rilevato ricavi e altri proventi per 1.200 oltre a proventi straordinari (E20) per 300 (non da cessione di azienda); infine nel bilancio 2016 essa ha contabilizzato ricavi e altri proventi per 1.300 (nella voce A5 figurano proventi ex straordinari, ma nessuna plusvalenza da azienda). Il valore presunto applicando le percentuali al costo medio delle immobilizzazioni rilevanti è di 1.250. Il calcolo della media dei proventi effettivi si effettua come segue: [(1.000+1.200+1.300) : 3] = 1.167, inferiore al valore presunto di 1.250, con la conseguente situazione di non operatività. Non è invece corretto aggiungere ai proventi del 2015 l’importo allora iscritto negli straordinari (300), per il solo fatto che, nel bilancio 2016 (colonna comparativa), lo stesso è stato riclassificato in A5.
Costo ammortizzato
Un possibile impatto sul test di operatività deriva anche dal costo ammortizzato in presenza di finanziamenti infruttiferi erogati alle partecipate con scadenza oltre 12 mesi. L’Oic 15 richiede (tranne che per i bilanci abbreviati) la rilevazione di interessi attivi figurativi (da iscrivere in aumento del costo della partecipazione) per la durata del prestito. Questi interessi entrano nei proventi finanziari da considerare per il test di operatività, mentre resta da chiarire, ai medesimi fini, la rilevanza del maggior costo della partecipazione. Le società che detengono partecipazioni sono invece penalizzate dall’eliminazione (Oic 21) della possibilità di rilevare i dividendi delle controllate “per maturazione”, cioè già nel bilancio 2016 con riferimento alla distribuzione dell’utile del medesimo esercizio avvenuta nel 2017.