Imposte

Società di comodo, coefficiente del 15% per le quote del fondo comune di investimento

La risposta a interpello 635/2020: si applica l’aliquota più elevata per gli investimenti indiretti ai ai fini della determinazione dei ricavi minimi presunti utili per il test di operatività

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di Alessandro Germani

Alle quote di un fondo comune di investimento ai fini della determinazione dei ricavi minimi presunti utili per il test di operatività delle società di comodo si applica il coefficiente del 15 per cento. È questo emerge dalla risposta a interpello 635 del 31 dicembre.

Alfa è una holding di partecipazioni che ha acquisito quote di un fondo mobiliare chiuso iscritte in bilancio tra gli altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie dell’attivo di stato patrimoniale. L’istante vorrebbe applicare il coefficiente del 2% in base all’articolo 30, comma 1, lettera a) della legge 724/94 per la determinazione dei ricavi minimi presunti ai fini del test di operatività. Ciò sebbene le quote di un fondo non siano riconducibili alle casistiche dei beni previsti dall’articolo 85, comma 1 lettere c) d) ed e), del Tuir (partecipazioni, strumenti finanziari assimilati alle azioni, obbligazioni) a cui si applicherebbe il coefficiente del 2 per cento. Del resto ad avviso dell’istante sarebbe iniquo applicare il coefficiente del 2% nel caso di investimento diretto e quello maggiorato del 15% nel caso di investimento indiretto (tramite un fondo). Perché il fondo non costituisce altro che un veicolo per l’investimento in capitale di rischio di start up innovative.

La risposta dell’Agenzia è di chiusura, in quanto ai fini della disciplina sulle società non operative l’equiparazione dell’istante non appare condivisibile. Infatti già la circolare 137/E/97 aveva distinto le azioni e le obbligazioni da un lato rispetto alle altre immobilizzazioni finanziarie assoggettate al coefficiente del 15 per cento. Questa impostazione è rimasta tale anche a seguito dell’intervento operato dall’articolo 1, comma 109, lettera b) della legge 296/06 che ha ampliato il novero degli asset finanziari a cui si applica il coefficiente del 2 per cento. Ciò non esclude che vi siano degli asset residuali che trovano collocazione nella lettera c) della disciplina sulle società di comodo e che sono quindi assoggettati al coefficiente più elevato del 15 per cento. Sembrando corrette le motivazioni addotte, sarebbe forse opportuna una modifica normativa della disciplina in questione, che penalizza oltremodo l’investimento indiretto rispetto a quello diretto.

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