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Società di comodo, necessaria una via d’uscita per il Covid

di Maurizio Leo

Si avvicina il momento dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2020 e, quest’anno più che mai, si pone il problema della verifica dei parametri di operatività ai fini dell’applicazione della normativa sulle società di comodo (articolo 30 della legge 724/1994) e su quelle in perdita sistematica (articolo 2, comma 36-decies e 36-undecies, del Dl 138/2011).

La questione è delicata. Il calo dei ricavi causato dall’epidemia, in molti casi, sarà tale da non consentire il superamento del test di operatività. Si pensi già solo alle società immobiliari che hanno visto ridotti i canoni o addirittura risolti i contratti di locazione. In questa situazione, il coefficiente di redditività applicato agli immobili (6%), già normalmente elevato rispetto agli attuali benchmark di mercato, è evidentemente irrealistico.

È quindi necessario, e ormai improcrastinabile, un complessivo ripensamento degli istituti in parola (da attuarsi sperabilmente nella prossima riforma fiscale), che porti ad una soppressione degli stessi o, quantomeno, ad un adeguamento di coefficienti ormai anacronistici (sfruttando il patrimonio informativo oggi a disposizione dell’amministrazione finanziaria) e ad una rivisitazione del meccanismo probatorio sempre a carico del contribuente. Nell’attesa, l’obiettivo immediato non può che essere quello di un “congelamento”, per via legislativa, dell’intera disciplina sulle società non operative per il 2020 e per il 2021. E ciò, a beneficio tanto dei contribuenti quanto dell’Amministrazione finanziaria (che finora è rimasta silente, anche nelle istruzioni ai modelli dichiarativi 2021), la quale, credo, abbia tutto l’interesse ad evitare di essere sommersa, di qui a qualche settimana, da una pioggia di istanze di interpello di identico tenore e motivazioni.

Una norma in tal senso, in verità, era già stata scritta più di anno fa. Il maxi-emendamento di conversione del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) approvato in commissione Finanze alla Camera, aveva introdotto, nel testo del decreto, una disposizione, l’articolo 71-quater, che prevedeva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione della emergenza sanitaria da Covid-19, la disapplicazione delle disposizioni in materia di società non operative e in perdita sistematica. Tale disposizione è stata, però, stralciata dalla legge di conversione, sulla base di una nota della Ragioneria generale dello Stato che ha rilevato un onere di 23 milioni di euro privo di copertura finanziaria.

Si è anche sostenuta l’applicabilità della causa di esclusione prevista dal provvedimento dell’11 giugno 2012 per le società «per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992». Tale lettura, però, non convince del tutto. Il Provvedimento, infatti, si aggancia a una disposizione poi abrogata dall’articolo 48 del Dlgs 1/2018 nell’ambito della riforma della protezione civile. Parimenti, non è da ritenere pienamente appagante il disposto dei commi 4-bis e 4-quater dell’articolo 30 della legge 724/94, la cui applicazione al caso di specie non è da considerare, in ogni caso, automatica.

Quel che è certo è che c’è da far presto e garantire certezza ai contribuenti.

Ecco allora che la soluzione potrebbe essere un’immediata presa di posizione parlamentare (ad esempio in risposta ad un question time) che chiarisca la volontà politica di disporre, in sede di conversione del decreto Sostegni-bis, la disapplicazione automatica della normativa su società di comodo e in perdita sistematica. D’altra parte, il tema si pone fin da subito, già in vista dei bilanci in approvazione. Tutto questo, però, in attesa di una espressa norma ad hoc che faccia finalmente e definitivamente chiarezza. Non è certo una soluzione formalmente ineccepibile, ma di certo è quella più semplice ed efficace. D’altra parte, come insegna il principio filosofico del rasoio di Occam, molto spesso la soluzione migliore di un problema è proprio quella più semplice