Società di comodo, non basta la cartella per il mancato adeguamento al reddito minimo
L’ordinanza 29734 della Cassazione: il ruolo da controllo automatizzato non è sufficiente perché va utilizzato l’accertamento
Cartelle derivanti da controlli automatizzati (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) non utilizzabili in caso di mancato adeguamento al reddito minimo per le società non operative, fattispecie che richiede l’emissione di un avviso di accertamento. È questo il principio contenuto nell’ordinanza 29734 del 29 dicembre 2020, con la quale la Suprema corte si è espressa nel senso dell’inutilizzabilità della cartella da controllo automatizzato per la risoluzione di questioni giuridiche, come nel caso di società «non operativa» che non si è adeguata al reddito minimo di cui alla legge 724/1994.
Una Srl in liquidazione riceveva una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Questo dal momento che la società non si era adeguata al reddito minimo per i soggetti che non superano il test di operatività previsto dall’articolo 30 della legge 724/1994. Nella specie, sulla base delle risultanze nel modello dichiarativo la società risultava qualificabile come «non operativa», avendo compilando l’apposito prospetto nel quadro RF; tuttavia, nel riepilogo del reddito di periodo (quadro RN) la stessa società non si era adeguata al calcolo del reddito minimo (pari a 56.749 euro), indicando al rigo RN 6, colonna 2, un reddito pari a 0.
In precedenza, la srl aveva presentato l’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, ricevendo risposta negativa dall’amministrazione finanziaria. La società decideva quindi, consapevolmente, di non adeguarsi al reddito minimo derivante dall’applicazione dei coefficienti previsti dalla legge 724/1994. In particolare, la stessa società affermava, in sede processuale, di non avere avuto altra soluzione per contestare le risultanze della risposta negativa ricevuta. In tale contesto la ricorrente lamentava che la contestazione di «non operatività» richiedeva un’attività accertativa, da concludersi con l’emissione di un avviso di accertamento, non invece di un avviso di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, poi confluito nella cartella contestata. L’avviso di accertamento, secondo la società, doveva infatti essere motivato in ordine all’applicabilità della legge 724/1994.
Dopo la vittoria in primo grado, la società vedeva denegate le proprie ragioni in appello, laddove i giudici regionali avevano ritenuto giustificata l’emissione della cartella esattoriale per il mancato adeguamento al reddito minimo. Sottolineava in particolare Ctr che l’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di correggere errori o omissioni d’imposta in cui incorre il contribuente. Ciò, senza la necessità di instaurare il contraddittorio preventivo con l’interessato, non vertendosi in ipotesi di determinazione di maggior reddito imponibile o dell’esistenza di un reddito non dichiarato.
In sede di ricorso per Cassazione, nonostante l’agenzia delle Entrate avesse evidenziato di avere annullato in autotutela la cartella esattoriale oggetto di impugnazione – insistendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere – i giudici di legittimità accoglievano il gravame della parte privata.
Rileva in merito la Suprema orte, come già affermato con la precedente ordinanza n. 25472/2016, che «il risultato del cd. test di operatività non è da solo idoneo a giustificare l’emissione della cartella ex articolo 36-bis Dpr 600 del 1973». Questo, in particolare, senza la previa emissione di un avviso di accertamento ex articoli 38 e successivi dello stesso decreto. Secondo la Cassazione il valore del test di operatività costituisce infatti un dato «meramente presuntivo», rispetto al quale il contribuente può fornire la prova contraria, contestando le risultanze dei parametri e degli indici di cui all’articolo 30 della legge 724/1994.
Concludono i giudici di legittimità affermando che, in generale, l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 è ammissibile solo quando l’importo scaturisce da un controllo “meramente formale” dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Cartella che, al contrario, non può essere utilizzata nei casi che presuppongono la risoluzione di questioni giuridiche (in questo senso anche Cassazione n. 7960/2019, n. 14949/2018 e 11292/2016), come per il mancato adeguamento al reddito minimo per le «società non operative».