Società estinta, i soci rispondono nel limite della liquidazione
Per la Ctr Sicilia 7646/15/2022 fa eccezione il caso in cui sia stata prestata espressa garanzia in proprio
Per la Ctr Sicilia 7646/15/2022, depositata in data 16 settembre 2022 (presidente Arezzo, relatore Failla), in caso di estinzione della società e di cancellazione della stessa, i soci rispondono delle obbligazioni sociali (tra cui anche di debiti erariali) nel limite delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino all’ammontare delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, salvo il caso in cui i soci abbiano garantito in proprio determinati debiti sociali.
La vicenda trae origine da un avviso emesso nei confronti di una Srl e notificato, quale coobbligato in solido, al socio.
Quest’ultimo, impugnava l’atto impositivo rilevando la propria estraneità alla pretesa fiscale stante, la limitazione della responsabilità sociale a proprio carico e l’assenza di distribuzione di utili ai soci in sede di liquidazione e cessazione.
La Ctp, che respingeva il ricorso rilevando il difetto di legittimazione attiva e di interesse del socio, veniva integralmente riformata in appello.
La Ctr ha osservato che, ai sensi dell’articolo 2495 del Codice civile, alcun elemento attivo è emerso in sede di bilancio finale di liquidazione e nulla è stato distribuito in detta sede ai soci.
Sicché, fermo restando lo schermo societario e l’assenza di garanzie personali dei soci per determinati debiti sociali, i soci non possono essere chiamati a rispondere del debito erariale.
La sentenza è conforme ai precedenti di legittimità (tra le tante, Cassazione 31933/2019 e 28809/2019), secondo cui dell’obbligazione tributaria della società risponde unicamente la stessa, salvo che il creditore erariale dimostri:
- la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso da parte del socio sulla base del bilancio finale di liquidazione;
- oppure la responsabilità dei soci ed eventualmente del liquidatore ex articolo 36, Dpr 602/1973.
Nel caso di specie, l’agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a richiamare unicamente la responsabilità solidale dei soci della società estinta. La motivazione resa dalla Ctr siciliana appare condivisibile, considerato anche che - ai sensi dell’articolo 7 del Dl 269/2003, così come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cassazione 13730/2015) - le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
In conclusione, il socio, al di fuori della percezione di somme, di garanzie personali o di responsabilità, non ha alcun obbligo di solidarietà con riguardo ai debiti tributari della società estinta.