Società estinte, non sempre i soci rispondono del credito tributario
Qualora l’agenzia delle Entrate volesse trasferire in capo agli ex soci di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese il proprio credito tributario, la stessa è chiamata a dimostrare che i soci abbiano effettivamente incassato delle somme durante la liquidazione mediante avvisi di accertamento e riscossione emessi nei loro confronti. Qualora l’avviso di accertamento risultasse intestato alla società cancellata e notificato alla stessa e all’ultimo liquidatore in un momento successivo all’estinzione della società dal registro delle imprese, alcuna responsabilità può essere imputata agli ex soci. Ciò è quanto si evince nella sentenza 416/5/2017 della Ctr della Lombardia .
I fatti
L’Ufficio notificava a una Srl precedentemente cancellata dal registro imprese, un avviso di rettifica intestato alla società presso la sua ultima sede. La Ctp di Milano annullava l’atto impositivo in quanto indirizzato e notificato a un ente estinto in vigenza del regime antecedente all’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, che ha posticipa l’estinzione della società decorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro imprese, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi. A parere dell’appellante, tuttavia, i debiti della società cancellata si trasferiscono in capo ai soci e la pretesa nei loro riguardi deve essere rivendicata attraverso la notifica dell’atto impositivo, che deve effettuarsi presso l’ultima sede legale, esattamente come avvenuto nella vicenda in esame.
La sentenza
La Ctr ha confermato la decisione dei giudici di prime cure evidenziando che la responsabilità degli ex soci è limitata alle somme eventualmente riscosse in sede di liquidazione della società e che tale accertamento deve essere eseguito a monte e pertanto antecedentemente all’emanazione dell’atto impositivo.
Inoltre, a parere dei giudici regionali meneghini, l’atto doveva essere formato nei confronti dei soci e notificato agli stessi in quanto un soggetto estinto non può essere il destinatario di atti impositivi emessi dall’Ufficio.
I giudici lombardi hanno inoltre rappresentato nella sentenza in commento che l’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 non può trovare applicazione retroattiva e pertanto non risultava possibile invocare la conservazione degli effetti di tali atti nei i cinque anni successivi alla cancellazione della società.
Attraverso la riforma del diritto societario l’articolo 2495, comma 2 del Codice civile ha sancito che «ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ...». Tale disposizione ha alimentato una serie di perplessità che hanno trovato risposta nelle “storiche” sentenze a Sezioni Unite 4060/4061/4062 del 2010 della Corte Suprema, attraverso le quali è stato decretato che, a far data dal 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese delle società comporta inevitabilmente la loro cessazione, anche in presenza di rapporti giuridici non risolti in modo definitivo.
In merito all’estinzione della società risulta opportuno segnalare anche il successivo intervento della Corte di Cassazione aSezioni Unite con le sentenze 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, con il quale è stato confermato che devono essere considerate estinte le società cancellate dal registro delle imprese. In questi ultimi pronunciamenti, gli Ermellini hanno inoltre evidenziato che l’estinzione delle società cancellate genera un fenomeno di tipo successorio da inquadrare nei limiti dell’articolo 2495, Codice civile. Tutto ciò sta a significare che, qualora la cancellazione intervenisse nel corso del processo, si realizzerebbe la successione nel medesimo ai sensi dell’articolo 110, Codice di procedura civile e degli articoli 40 e seguenti del Dlgs 546/1992 nell’ambito del contenzioso tributario. Tale scenario non può considerarsi modificato nemmeno dall’entrata in vigore dell’articolo 28 del Dlgs 175/2014, con il quale è stato sancito che l’estinzione della società di cui all’articolo 2495, Codice civile manifesta la propria efficacia una volta trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese della stessa.
Ctr Lombardia, sentenza 416/2017